Etra contro i comuni di Molvena, Pianezze e Mason Vicentino per la gestione dei rifiuti
Pubblicato il: 3/3/2015
Vicenza. Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali Spa ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, dei comuni di Molvena, Mason Vicentino e Pianezza, con cui avevano assegnato il servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti presso i rispettivi territori comunali.
Etra spa è assistita dall’avvocato Giuseppe Caia e Stefano Colombari partner dello studio legale Caia Colombari in Bologna e da Franco Stivanello Gussoni partner dell’omonimo studio in Venezia.
Il Comune di Molvena, il Comune di Mason Vicentino ed il Comune di Pianezze sono assistiti dall'avvocato Antonio Ferretto.
Le aziende a cui è stato assegnato il servizio De Vizia Transfer Spa, Alba Serena Cooperativa Sociale; Savi Servizi Srl, sono difese dall’avvocato. Donatella Cerqueni dell’omonimo studio legale in Bologna.
Etra è una società in house, anche dei Comuni di Molvena, Pianezze e Mason Vicentino, che ha impugnato la diverse delibere con cui i comuni hanno deciso di affidare, previa procedura ad evidenza pubblica, il servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero o smaltimento rifiuti relativamente ai territori di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze e presso il centro di raccolta intercomunale di Molvena per gli anni dal 2014 al 2019.
Secondo il Tar Veneto, che ha respinto il ricorso, “i servizi pubblici locali di rilevanza economica, come quello oggetto del presente scrutinio, possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato, ovvero attraverso l’affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) ‘analogo’ (a quello che l’ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti che la controllano.”
“La decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali – continua la sentenza - costituisce, pertanto, l’esito di una scelta ampiamente discrezionale, che, in quanto tale, deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge ad un penetrante sindacato di legittimità del giudice amministrativo”.
Secondo il Tar Veneto il ricorso avrebbe la finalità di “censurare il merito delle scelte della pubblica amministrazione e, come tale, non consentito attraverso gli strumenti del processo amministrativo” e quindi respinto.