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TAR Lazio riduce le sanzioni inflitte dall'AGCM ad alcune agenzie di modelle


Pubblicato il: 6/29/2018

Il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti dalle società Elite Model Management Milano Srl, D’Management Group Srl, Major Model Management S.r.l., Women Model S.p.a., Why Not S.r.l. e Next Italy S.r.l. per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I789.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al termine del procedimento I779 aveva sanzionato le agenzie di modelle per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro circa.

Parti attive nel procedimento sono IMG Italy S.r.l., B.M. S.r.l. – Brave, D’management Group S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.a. e l’associazione di categoria Assem – Associazione Servizi Moda.

L’AGCM sosteneva che le società ricorrenti, unitamente al leniency applicant, Img Italy S.r.l., hanno posto in essere un’unica complessa e continuata intesa in violazione dell’art. 101 del TFUE, avente per oggetto il coordinamento, anche per il tramite dell’associazione di categoria, delle azioni da assumere nel mercato al fine di eliminare la concorrenza reciproca nella definizione delle condizioni economiche da praticare ai clienti (case di moda, case editrici, ecc), con riferimento a tutte le voci di prezzo rilevanti per la definizione dei compensi, nonché in merito ad altri aspetti della loro attività (quali gli accordi per il passaggio di modelle da un’agenzia all’altra).

Il Tar Lazio, con le sentenze nn. 4401, 4402, 4403, 4404, 4405 e 4406 del 2018, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del leniency applicant, Img Italy S.r.l., osservando che nel giudizio non risultasse sussistere in capo ad esso alcun interesse qualificato, dotato di concretezza ed attualità tale da poter subire un pregiudizio per effetto dell’eventuale annullamento del provvedimento impugnato.

I giudici amministrativi hanno ritenuto infondate le doglianze complessivamente articolate dalle imprese per contestare la natura orizzontale dell’intesa accertata, attraverso la deduzione, in contrario, dell’esistenza di meri “accordi verticali”.

Il Tar Lazio ha inoltre ritenuto esente da censure l’accertamento compiuto dall’AGCM, ritenendo che la stessa abbia fornito una ricostruzione dei fatti basata su un robusto corredo probatorio, sicuramente sufficiente e adeguato a dimostrare la sussistenza della pratica collusiva, fondando l’accertamento dell’intesa sulle copiose evidenze documentali raccolte nella fase istruttoria che, nel loro complesso, delineavano una linea comportamentale chiara, e la cui congruenza non lasciava spazio ad alcun tentativo di “ricostruzione alternativa“. A fronte di ciò, i giudici amministrativi hanno giudicato “vani” i tentativi di sminuire la portata probatoria delle singole evidenze acquisite, ritenute dalle ricorrenti “frammentarie”.

Priva di vizi logici e procedimentali è stata infine giudicata la parte del provvedimento che ha provveduto all’individuazione del mercato rilevante, pure censurata dalle ricorrenti.

L'avvocato Carlo Contaldi La Grotteria, socio fondatore di AdLaw, ha assistito con successo la società D’Management Group S.r.l. innanzi al Tar Lazio.

La maggioranza delle agenzie, in particolare la Next, la Women Models, la Why Not, sono state invece assistite da Simone Gambuto, partner per l’Italia del competition team di Fieldfisher, che ha coordinato le strategie di difesa anche della Assem e di altre agenzie minori.