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Elettronica Bio Medicale vince al CGARS in merito alla fornitura di ausili per la terapia respiratoria


Pubblicato il: 1/7/2019

Il prof. Avv. Antonio Saitta e lo studio Ristuccia & Tufarelli hanno assistito con successo Elettronica Bio Medicale (oggi Althea Italia S.p.A.), azienda operante nel settore dell’ingegneria clinica, nel giudizio di appello avverso la sentenza del TAR Sicilia, sez. II, n. 280/2018, promosso da Vivisol dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS).

Lo studio Ristuccia & Tufarelli ha fornito assistenza con il team formato dagli avvocati Luca Tufarelli, Mario Di Carlo e Giuseppe Lo Monaco.

Il TAR palermitano, accogliendo le difese delle Aziende sanitarie e dell’aggiudicatario, aveva affermato la legittimità dell’operato delle Aziende Sanitarie Provinciali di Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Palermo che hanno utilizzato lo strumento dell’accordo quadro multifornitore per l’individuazione degli operatori economici per la fornitura full risk - per un valore di c.a. 37 milioni di euro - di ausili per la terapia respiratoria e aspiratori chirurgici destinati agli assistiti.

La società Vivisol ha proposto appello sulla base dei due motivi già oggetto del ricorso di primo grado. Con il primo ha sostenuto l’irragionevolezza e l’illegittimità di imporre un limite massimo al numero degli operatori economici con cui sottoscrivere l’accordo quadro, richiamando a sostegno della propria tesi la delibera 585 del 2016 dell’ANAC, resa proprio con riferimento alla procedura contestata, con cui l’Autorità riteneva irragionevole e non conforme alla legge la scelta di escludere da ciascuna graduatoria l’ultimo operatore collocato utilmente. Con il secondo ha denunciato un potenziale conflitto di interessi di un componente della commissione giudicatrice.

Il CGARS, discostandosi dal parere dell’ANAC ritenuto autorevole ma non vincolante, ha condiviso le argomentazioni del TAR ed ha confermato la correttezza della lex specialis ritenendo il predetto limite conforme all’art. 59, co. 5, del d.lgs. 163/2006. La norma, infatti, vieta espressamente di individuare meno di tre operatori ma non vieta di prevedere un limite massimo né impone di concludere l’accordo quadro con tutti gli operatori ammessi.

Il CGARS ha pertanto respinto l’appello giudicando comunque infondato anche il secondo motivo.

La società proponente il ricorso, Vivisol Srl, è stata assistita nel procedimento dagli avvocati Calogero Mattina e Gaetano Mattina.