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TAR dell'Emilia stabilisce che sparare in aria a scopo intimidatorio per dissuadere i ladri non comporta il ritiro del porto d'armi


Pubblicato il: 1/18/2019

Il TAR dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 30/2019, ha stabilito la possibilità che un cittadino possa, in determinate circostanze e in condizioni di sicurezza, sparare in aria a scopo intimidatorio per dissuadere i ladri dall’introdursi in casa propria, senza per questo dover poi rinunciare al porto d’armi.

Il ricorrente, Arduino Iseppi, aveva adito il TAR per annullare un provvedimento prefettizio che gli vietava di detenere armi, munizioni ed esplosivi presso la propria abitazione per supposta inaffidabilità, dopo che egli aveva sparato alcuni colpi di fucile da caccia, caricati a pallini, per scacciare alcuni malintenzionati che stavano portando un tentativo di effrazione nella propria abitazione, sita in una località isolata.

In particolare il provvedimento di divieto della detenzione di armi si basava sulla relazione inviata dai carabinieri del luogo, secondo i quali, in base alle informazioni raccolte a posteriori, il ricorrente avrebbe sparato alcuni colpi in aria non durante il tentativo di effrazione, bensì immediatamente dopo, quando i ladri erano già in fuga.

Il TAR ha dato ragione al ricorrente, annullando il provvedimento prefettizio, motivando la decisione con il fatto che “Il Collegio ritiene dirimente, al riguardo, che l’Autorità di Pubblica Sicurezza abbia accertato il fatto che a) estranei abbiano cercato di introdursi nell’abitazione del figlio del ricorrente sita al piano terra del fabbricato, tentando di scassinare una finestra; b) che tale fatto sia svolto in località lontana dagli altri nuclei abitati ed in orario notturno e che non risulti in alcun atto del procedimento contestato al ricorrente che egli, nell’esplodere i colpi di fucile: c) si sia recato in un balcone posto sul retro e dalla parte opposta dell’edificio rispetto a dove si stava svolgendo il tentativo di introdursi nell’abitazione; d) abbia sparato in aria; e) abbia utilizzato cartucce con pallini per volatili aventi bassa gittata. In tale più completo contesto, come sopra delineato, si ritiene insufficiente la motivazione del provvedimento impugnato, non avendo la Prefettura indicato l’iter logico seguito per pervenire alla conclusione che gli spari esplosi in aria dal ricorrente in un momento immediatamente successivo a quello in cui i malviventi si sono dileguati, costituiscano condotta denotante il venire meno o comunque la riduzione del requisito dell’affidabilità (v. T.A.R. Trentino Alto Adige –TNN. 00829/2018 REG.RIC. 10/11/2017 n. 302). Il Collegio ritiene inoltre che la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente nei giorni successivi al fatto non sia particolarmente significativa, né al fine di determinare l’inaffidabilità o meno della sua condotta (essendosi accertato che l’esplosione dei colpi è avvenuta in situazione di oggettiva sicurezza e all’effettivo e unico scopo di evitare l’introduzione di estranei nell’abitazione del figlio), né al fine di individuare esattamente il momento in cui detti estranei si sono dileguati, avuto riguardo al fatto – incontestato – che l’esplosione dei colpi è avvenuta nella parte opposta dell’edificio, con conseguente difficoltà se non impossibilità per lo stesso ricorrente di sapere se, in quel preciso momento, i malviventi erano ancora all’opera o si erano, nel frattempo, già allontanati”.

Il ricorrente è stato assistito nel procedimento dall’avvocato Antonio Bana, presidente di Assoarmieri, in collaborazione con l’avvocato Antonio Sala Della Cuna.