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Liparota\Vazzana & Partners in opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione omnibus


Pubblicato il: 6/11/2019

Lo Studio Liparota\Vazzana & Partner, con un team guidato dall’avv. Francesca Santarcangelo, ha difeso due fideiussori in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussioni omnibus, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco società cooperativa, ottenendo in prima udienza un’importante ordinanza con cui il Tribunale di Asti non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.

In particolare, lo Studio Liparota\Vazzana & Partner ha eccepito la nullità delle lettere di fideiussione omnibus sottoscritte dai propri assistiti, in quanto conformi allo schema ABI, ed in particolare agli artt. 2, 6 e 8 dello stesso, i quali, così come stabilito anche dalla Banca d’Italia (provvedimento 55/05), sono in evidente contrasto con la legge antitrust e più nello specifico con quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Lo Studio Liparota\Vazzana & Partner ha sostenuto come la nullità delle fideiussioni in oggetto deriva dalla predisposizione e dall’adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza consumatasi “a monte”, idonea a ripercuotere i propri effetti sui contratti (come quelli di cui è causa) stipulati “a valle” in conformità allo schema: essi costituiscono lo sbocco sul mercato dell’intesa illecita e sono essenziali alla realizzazione dei relativi effetti.

I principi di diritto enucleati nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Asti possono essere così riassunti: I giudizi atti ad accertare la nullità delle fideiussioni omnibus non sono soggetti al previo tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto la fideiussione non costituisce un contratto bancario stricto sensu ma un contratto di garanzia disciplinato dal codice civile.
È competente a decidere la questione il Tribunale ordinario e non anche il Tribunale delle Imprese, in quanto la domanda di nullità della fideiussione è stata proposta dagli opponenti in via riconvenzionale; in tal modo, i garanti hanno sottoposto al giudice adito l’esame di una questione idonea a paralizzare la domanda di pagamento azionata in monitorio.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo atto ad accertare la nullità dei contratti di fideiussione omnibus è di pronta soluzione e pertanto non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo formulata dalla Banca.