La Cassazione si esprime in merito agli accertamenti emessi da Riscossione Sicilia Spa nei confronti di Prestigiovanni Benedetto
Pubblicato il: 3/16/2020
Il ricorrente è stato assistito nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione dall'avvocato Alessandro Dagnino. Riscossione Sicilia Spa è stata affiancata da Accursio Gallo.
Prestigiovanni Benedetto proponeva ricorso avverso la sentenza n. 148/2013 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che aveva rimesso alla CTP di Palermo la causa promossa da Prestigiovanni Benedetto avverso il ruolo emesso dall'Agenzia delle entrate e della conseguente cartella esattoriale.
La CTR di Palermo rilevava che la Serit sin dal primo grado di giudizio aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in merito agli atti prodromici alla cartella e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e che la CTP sarebbe incorsa nella violazione dell'art 59,comma 1 lett b) del decreto Igs 546/1992 in considerazione delle contestazioni sollevate dal contribuente in merito alla validità degli atti prodromici che avrebbero inficiato la regolarità della cartella. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Prestigiovanni affidandosi ad un unico motivo cui la controricorrente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sua fondatezza. Con ordinanza del 21.5.2019 la Corte riteneva opportuno riservare ad un'ampia interlocuzione fra le parti la decisione della questione concernente la sussistenza, ai fini dell'ammissibilità del proposto ricorso per cassazione, di un concreto interesse ad impugnare, avuto riguardo alla possibilità di ottenere una pronuncia non priva di rilievo pratico.
Il contribuente depositava memoria illustrativa.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la decisione impugnata. Ha inoltre rinviato alla CTR di Palermo in diversa composizione anche per le spese di questa fase.