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La Cassazione si esprime nell’ambito del processo Marlane Marzotto


Pubblicato il: 11/20/2019

La Corte di Cassazione si è espressa dichiarando inammissibile il ricorso del Comune di Tortora, parte civile, nei confronti di Marzotto Pietro e annullando la sentenza impugnata dal Comune di Tortora nei confronti fi tutti gli imputati - con esclusione di Marzotto Pietro -, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. e del responsabile civile Marzotto S.p.A, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola e le parti civili - Comune di Praia a Mare, Comune di Tortora, CGIL FILCTEM-Cgil, GCIL Calabria, FILCTEM-Cgil Castrovillari e Camera del Lavoro di Castrovillari - proponevano ricorso avverso la sentenza del 25/09/2017 della Corte di appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile gli appelli proposti dal Comune di Praia a Mare, del PM e del pubblico ministero nei confronti di Storer, Favrin, De Jaegher, Lomonaco, Rausse, Bosetti, Cristallino, Comegna, Benincasa, Ferrari, Priori e Marzotto; rigettato l'appello del pubblico ministero proposto nei confronti degli imputati Lomonaco, Favrin e Rausse e confermato nel resto la sentenza impugnata. 

Con sentenza pronunciata il 19 dicembre 2014, il Tribunale di Paola assolveva perchè il fatto non sussiste gli imputati Silvano Storer, Antonio Favrin, Jean De Jaegher, Carlo Lomonaco, Attilio Rausse, Lorenzo Borsetti, Vincenzo Benincasa, Salvatore Cristallino, Ivo Comegna, Giuseppe Ferrari, Lamberto Priori e Pietro Marzotto in relazione ai resti loro rispettivamente ascritti di omicidio colposo plurimo aggravato, di lesioni colpose aggravate, di disastro ambientale aggravato e di rimozione o omissione aggravata di cautele antinfortunistiche. 

Per il Tribunale la tesi dell'accusa, della causazione delle patologie tumorali nei dipendenti indicati nell'imputazione, insorta in correlazione all'esposizione incontrollata nel corso delle lavorazioni ad ammine aromatiche e cromo esavalente, in base alle perizie e consulenze tecniche d'ufficio espletate in parallele controversie civili e previdenziali, intentate da alcuni ex dipendenti ed alla documentazione acquisita, non era avvalorata. Era emerso che sin dagli anni '70 erano stati installati nello stabilimento Marlane otto impianti di ventilazione ed umidificazione ed altri macchinari di condizionamento aria e, secondo il Tribunale, la perizia e le consulenze tecniche di parte non avevano consentito di verificare sul piano tecnico, per l'assenza di documentazione, i livelli di efficienza degli impianti in relazione al livello di concentrazione delle polveri, non erano stati provati la denominazione delle sostanze utilizzate ed i loro effetti, la quantità nel tempo dell'agente di rischio, né le condizioni di lavoro col superamento del limite soglia, come introdotto dalla direttiva europea 2002/61/CE; non era stato accertato il livello quantitativo di esposizione al rischio, né la frequenza con cui quel fattore di rischio era presente nell'ambiente, né i tempi di permanenza. 

Quanto all'uso di dispositivi personali di protezione dei lavoratori, la perizia aveva accertato tramite gli elenchi dei materiali acquistati l'esistenza presso lo stabilimento di guanti, mascherine, divise, scarpe, occhiali, consegnati ai dipendenti e la sola circostanza della mancata dimostrazione di ulteriori acquisti per il periodo 1982-1991 non era sufficiente a provare la responsabilità degli imputati poiché la mancanza delle fatture non costituisce dato provante, essendo illogico che i dispositivi fossero stati acquistati soltanto nel periodo precedente ed in quello successivo, non in quello intermedio.

Per quanto concerne l'indagine epidemiologica, ad avviso del Tribunale, non era possibile individuare la causa individuale delle patologie che avevano colpito i lavoratori in quanto nessuno studio scientifico ha evidenziato dei rischi di cancerogenicità per l'uomo delle lavorazioni svolte nell'industria tessile ed erano mancati i dati di conoscenza su tutte le circostanze del caso, quali la storia professionale del malato, le sue condizioni familiari, le abitudini di vita, le cause preesistenti, l'esposizione a fattori di rischio alternativi a quelli insiti nell'attività lavorativa.

Quanto ai delitti di omicidio e lesioni personali colpose, il Tribunale riteneva che la situazione di dubbio insuperabile compromettesse tutto il paradigma accusatorio.

L'avvocato Di Criscio Domenico ha rappresentato, come sostituto processuale dell'avvocato Senatore Bartolo Giuseppe, Slai Cobas nonché, per delega orale dell'avvocato Di Celmo Massimo, Filctem C.G.I.L Calabria, Filctem C.G.I.L di Castrovillari, Camera del lavoro di Castrovillari e C.G.I.L Nazionale. L'avvocato di Stato Simeoli Luigi ha affiancato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L'avvocato Ambrosio Raffaele, sostituto processuale dell'avvocato Spadafora Gisberto, ha assistito la Regione Calabria. L'avvocato Ambrosio Rodolfo ha agito in difesa del Comitato Regionale Legambiente Calabria e, quale sostituto processuale dell'avvocato Spinelli Fabio, di WWF Italia ONG e Verdi Ambiente e Società Onlus V.A.S. Il Comune di Tortora è stato rappresentato dall'avvocato Conte Lucio. L'avvocato Alleva Guido Carlo ha affiancato Marzotto S.p.A.. L'avvocato Dinoia Massimo ha assistito Eni S.p.A.. Storer Silvano è stato assistito, per delega orale dell'avvocato Perroni Giorgio, dall'avvocato Andò Bruno e Putinati Stefano. L'avvocato Giacomazzo Paolo, insieme all'avvocato Ghedini Niccolo', ha rappresentato Favrin Antonio. L'avvocato Giarda Fabio Maria, sostituto processuale degli avvocati Giarda Angelo Luigi Matteo e Perugini Pietro, ha agito in difesa di Bosetto Lorenzo, Cristalino Salvatore, Comegna Ivo e Marzotto Pietro. Lomonaco Carlo è stato rappresentato dall'avvocato D'Ascola Vincenzo Nico. Benincasa Vincenzo è stato affiancato dall'avvocato Polizio Licia. Infine, Rausse Attilio è stato difeso dall'avvocato Sisto Francesco Paolo.