Ricicla Trentino 2 S.R.L vince in Cassazione
Pubblicato il: 12/24/2019
Emanuele Spata ha assistito Sidibe Nouhou nel contenzioso mentre Filippo Valcanover ha rappresentato Ricicla Trentino 2 S.R.L.
Con la sentenza n. 39 del 2016 la Corte di appello di Trento ha confermato la pronuncia n. 148/2014, emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale era stata respinta, per intervenuta decadenza ex art. 6 co. 1 della legge n. 604 del 1966, rélativamente al termine di gg. 60 per impugnare stragiudizialmente la cessazione del rapporto di lavoro, la domanda proposta da Sidibe Nouhou nei confronti della Riciclo Trentina 2 srl diretta ad ottenere la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsi con GI GROUP srl, per il periodo dal 4.8.2008 al 31.12.2009, per essere somministrato alla suddetta Ricicla Trentina 2 srl.
La originaria pretesa del lavoratore era fondata sull'assunto che le motivazioni indicate nei contratti erano del tutto generiche e non fornivano le informazioni necessarie per individuare le specifiche esigenze da soddisfare con il ricorso al lavoro interinale.
I giudici di seconde cure, in primo luogo, hanno ritenuto applicabile la decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010 anche ai contratti di somministrazione conclusi prima dell'entrata in vigore della legge; in secondo luogo, avendo riguardo all'ipotesi di cui all'art. 32 co. 4 lett. b) della legge n. 183 del 2010, hanno rilevato che, nel caso in esame, l'unico atto oppositivo alla cessazione del contratto intervenuto il 31.12.2009 era costituito dalla lettera del 16.4.2013, inviata a termini decadenziali già scaduti.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Sidibe Noubou, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 25.7.2016 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Ricicla Trentina 2 srl.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.
Sidibe Nouhou è stato rappresentato dall'avvocato Emanuele Spata dello Studio Legale Spata.
Ricicla Trentino 2 S.R.L è stata rappresentata dall'avvocato Filippo Valcanover dello Studio Legale Valcanover.