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La Corte d'Appello di Milano rigetta il ricorso di Syndial SpA


Pubblicato il: 7/28/2020

Lo Studio Persiani ha seguito Syndial SpA nel contenzioso.

Con ricorso al Tribunale di Milano la società Syndial s.p.a., Attività diversificate s.p.a. propose opposizione alla cartella esattoriale attraverso la quale l'Inps le aveva intimato il pagamento della somma di € 7.989.848,82 a titolo di recupero di contributi previdenziali per le aziende dovuti per il periodo novembre 1995 - maggio 2001 per effetto della Decisione della Commissione Europea dell'11.5.1999, che aveva configurato come aiuti di Stato contrastanti con l'art. 88 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea gli esoneri contributivi stabiliti per i contratti di formazione e lavoro.

Accolta l'opposizione, con conseguente annullamento della relativa cartella, e proposta impugnazione da parte dell'Inps, la Corte d'appello di Milano (sentenza del 25.6.2013), in riforma della gravata decisione, ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere in relazione agli importi oggetto dello sgravio parzialmente riconosciuto dall'Inps in corso di causa, dichiarando la parziale inefficacia della cartella esattoriale opposta per l'importo di € 4.194.316,83 ed affermando che era, invece, dovuta la residua somma di € 1.609.747,00. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta dopo aver osservato che la predetta Decisione della Commissione Europea dell'11.5.1999 aveva imposto l'obbligo di recupero, a decorrere dalla data della sua notifica allo Stato Italiano (4.6.1999), degli sgravi integranti aiuti di Stato ritenuti illegittimi, come quelli oggetto di causa, così come emersi all'esito dell'istruttoria documentale; per la cassazione di tale decisione la società Syndial s.p.a. - Attività Diversificate (già Enichem s.p.a.) ha proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito l'Inps con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di C 12.200,00, di cui C 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Syndial SpA è stato assistito dallo Studio Persiani con gli avvocati Mattia Persiani e Givanni Beretta.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è stato assistito dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato e Carla D'Aloisio.

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