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La Cassazione si esprime in merito agli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate nell'inchiesta per l'apertura del Centro Commerciale 'I Sanniti'


Pubblicato il: 7/22/2020

L'imprenditore Zamparini Maurizio è stato assistito agli Avvocati Carmine Punzi, Roberto Poli, Guglielmo Maisto e Giulia Paroni Pini.

Il ricorrente propneva ricorso avverso la sentenza n. 136/13/11 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con cui veniva accolta l 'impugnazione erariale, ritenendo che, come confermato anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 38/E del 2002, il costo d'acquisto del terreno non fosse computabile nell'investimento agevolabile, non avendo alcun rilievo la circostanza che, al momento dell'acquisto del terreno, il relativo contratto di compravendita del 26 marzo 2002 avesse preso in considerazione anche la convenzione urbanistica, le autorizzazioni urbanistiche e commerciali per l'apertura al pubblico ed i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

L'Agenzia delle Entrate, all'esito di una verifica fiscale e del relativo processo verbale di constatazione, ha emesso nei confronti di Maurizio Zamparini, titolare di ditta individuale, avviso di recupero del credito d'imposta (oltre agli interessi ed alle correlate sanzioni), relativo agli anni d'imposta 2002 e 2003, di cui all'agevolazione prevista dall'art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 per gli investimenti nelle aree svantaggiate. 

Nell'atto impositivo in questione sosteneva infatti l'Ufficio, che il contribuente, senza che ne sussistessero i presupposti, avesse beneficiato, utilizzandolo in compensazione, del credito d'imposta in questione con riferimento all'investimento effettuato per la realizzazione di una struttura produttiva (il centro commerciale "I Sanniti" di Benevento), articolato attraverso l'acquisto, da parte del ricorrente, con atto del 26 marzo 2002, del terreno sul quale essa doveva essere costruita, e la successiva stipulazione, il 24 giugno 2002, con l'alienante Reti e Sviluppo s.r.I., di un contratto d'appalto con il quale quest'ultima assumeva, nei confronti dell'acquirente Zamparini, l'obbligazione di realizzare, sul terreno già compravenduto, un complesso immobiliare da destinarsi a centro commerciale, dotato di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per la sua destinazione d'uso. Tuttavia, assumeva l'Ufficio, il contribuente non aveva diritto al relativo credito d'imposta, utilizzato in compensazione, relativamente all'acquisto del terreno, atteso che l'art. 8, comma 2, legge n. 388 del 2000, ai fini dell'individuazione dei presupposti dell'agevolazione controversa. 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.