Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Unitec S.P.A vince in Cassazione


Pubblicato il: 7/1/2020

L'avvocato Filippo Valcanover e Gaetano Giannì hanno rappresentato UNITEC S.P.A. nel contenzioso. L'avvocato Guido Francesco Romanelli e Gianfranco De Bertolini hanno rappresentato Unitec S.P.A.

La Corte di appello di Trento, con sentenza n. 55/2018, ha riformato la sentenza di primo grado e così respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato in data 14 aprile 2017 dalla società UNITEC al dipendente Giorgio Pallaoro, al quale era stata contestata una condotta di insubordinazione e la violazione delle regole di correttezza e minaccia nei confronti della collega Marilena Zanetti.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte d'appello ha accolto il terzo motivo dell'appello incidentale della società osservando -in sintesi - quanto segue.
Con lettera del 14 aprile 2017 a Giorgio Pallaoro era stato contestato, ai sensi degli art. 7 I. 300/70, artt. 51, comma 1 e 52 CCNL e art. 17 del Regolamento interno, di avere minacciato la responsabile dell'amministrazione Marilena Zanetti nel corso di una discussione sorta per la restituzione di una chiavetta per l'uso del distributore del caffè; di avere con tale condotta posto in essere una grave violazione delle regole di correttezza e civiltà nei rapporti con i colleghi, aggravata da atteggiamenti verbalmente minacciosi; di essere incorso nella recidiva rispetto a sei infrazioni nel biennio, di cui una di natura specifica. Secondo la contestazione disciplinare, la minaccia era consistita nell'avere chiuso la porta dell'ufficio e nell'avere pronunciato la frase " prima o poi, in sede più consona, dovrò farti un discorso ", puntando il dito contro l'interlocutrice; la minaccia inoltre sarebbe stata seria, tanto che la responsabile avrebbe invitato ripetutamente il Pallaoro ad uscire immediatamente dal suo ufficio, invito eseguito solo quando la Zanetti sollevò la cornetta del telefono per chiamare l'amministratore.
L'istruttoria svolta nella fase sommaria e nella fase dell'opposizione aveva consentito di ricostruire pienamente l'accaduto (nei termini descritti da pag. 12 a pag. 14 della sentenza), confermando le frasi che, lasciate incompiute e profferite immediatamente prima di allontanarsi, erano state pronunciate dal Pallaoro, nel mentre bloccava con la mano la maniglia della porta dell'ufficio e puntava il dito contro l'impiegata.
Sono infondati gli assunti dell'appellante secondo cui non vi sarebbe insubordinazione, in assenza di un rapporto gerarchico tra lui e Marilena Zanetti, e neppure un'infrazione disciplinare, in quanto il diverbio si verificò a giornata lavorativa ormai conclusa: il rapporto gerarchico sussiste ogni qual volta vi sia una sovraordinazione sia pure non nell'ambito dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche in un ambito più peculiare, quale era nella specie quello proprio del settore amministrativo di cui la Zanetti era responsabile; la circostanza che il diverbio si fosse verificato fuori dell'orario di lavoro non esclude la riferibilità dello stesso a rapporti infraziendali, ossia alla violazione degli obblighi connessi alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro, posto che lo stesso ebbe ad oggetto proprio obblighi e diritti connessi alla fruizione di servizi/beni aziendali.
In merito alla recidiva, vi erano due provvedimenti disciplinari riguardanti l'insubordinazione, uno risalente all'ottobre 2015, sanzionato con la sospensione di giorni uno, e l'altro del marzo 2017, ugualmente sanzionato la sospensione di giorni uno. Per quanto riguarda il diverbio e le minacce vi era un provvedimento del marzo 2017, di richiamo verbale.
In conclusione, in una valutazione complessiva delle circostanze acquisite al giudizio, deve ritenersi sussistente un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, avendo la condotta addebitata, nel contesto descritto e per la recidiva specifica, inciso irrimediabilmente sull'elemento fiduciario del rapporto.
Per la cassazione di tale sentenza Giorgio Pallaoro ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Ha resistito la soc. UNITEC con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13 comma 1- quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.