SAIT S.C.A.R.L. vince in Cassazione
Pubblicato il: 11/14/2019
L'avvocato Lorenzo Giua ha rappresentato Eccel Marco nel contenzioso. Gli avvocati Arturo Maresca e Carlo Bozzi dello studio legale Maresca, Morocco, Boccia & Associati e l'avvocato Filippo Valcanover dello studio Valcanover hanno rappresentato SAIT S.C.A.R.L.
Con sentenza n. 25/2017, pubblicata il 20 aprile 2017, la Corte di appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto il ricorso proposto da Marco Eccel nei confronti di SAIT - Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine soc. coop., volto a ottenere l'accertamento della natura ritorsiva e, in subordine, della illegittimità del licenziamento intimatogli per giustificato motivo soggettivo in data 18/2/2015 per avere, essendo addetto all'Ufficio Acquisti, esercitato pressioni verso un'impresa fornitrice del Consorzio, a partire dal 2003 per sé e, dal 2012, anche a favore di un collega del medesimo ufficio, al fine di ottenere benefici non autorizzati, consistiti nella fruizione di uno skipass stagionale.
La Corte di appello, esclusa la tardività della contestazione e la natura ritorsiva del licenziamento, ha osservato come il dipendente si fosse costantemente preoccupato di ottenere il beneficio, sollecitandolo anno dopo anno: ciò che costituiva violazione del dovere di garantire l'imparzialità nella trattazione degli acquisti aziendali e rendeva giustificata la sanzione applicata, senza che potesse rilevare, per la evidente rilevanza della condotta, il fatto che essa non fosse stata prevista dal codice disciplinare, fermo restando il suo ripetersi anche dopo che sulla questione era intervenuta (nel 2012) una specifica disciplina aziendale.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con cinque motivi, assistiti da memoria, cui il Consorzio ha resistito con controricorso. All'udienza del 19 febbraio 2019 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di acquisire dalla Cancelleria della Corte di appello di Trento informazioni in ordine all'avvenuta comunicazione del testo integrale della sentenza impugnata.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

