La Cassazione rigetta parte del ricorso di Aviapartner Handling
Pubblicato il: 10/15/2020
Aviapartner Handling è stata rappresentata dallo studio Boursier Niutta & Partners, lo Studio Giovannelli e Associati Studio Legale ha assistito Lodo Alessandro nel contenzioso.
La Corte, visti gli atti e sentito il consigliere relatore, rileva che la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 614 in data 10 maggio - 14 luglio 2016, in parziale riforma della pronuncia n. 336/13 resa dal giudice del lavoro di Busto Arsizio, impugnata da Aviapartner Handling S.p.a. nei confronti del sig. Alessandro Lodo, ritenuta la decadenza di parte attrice in relazione al contratto di somministrazione stipulato il 10 maggio 2011 e al contratto di lavoro a tempo determinato del 24 giugno 2011, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 4 gennaio 2012. Rigettava la domanda di condanna al pagamento dalla data di cessazione del rapporto fino a quella di effettiva riammissione di cui al ricorso di primo grado. Compensava per la metà le spese di primo grado, per il residuo liquidate a carico della società convenuta. Confermava nel resto.
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276/2003, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui, erroneamente, era stata dichiarata la nullità del contratto di lavoro somministrato per il periodo 4 - 13 gennaio 2012, ritenendo generica la causale riportata in detto contratto e comunque non provata la reale sussistenza delle ragioni ivi addotte.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 1° e 2°, del d.lgs. n. 276/2003, essendo stato erroneamente ritenuto che l'illegittimità del termine apposto al contratto tra l'agenzia di somministrazione ed il lavoratore comportasse la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice.
Con il terzo motivo, infine, è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. I, nn. 3 e 4, dello stesso codice - nullità della sentenza impugnata per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo ai sensi dell'art. 156, II co. c.p.c. in relazione all'art. 360, co. I , nn. 3, 4 e 5 del medesimo codice di rito.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo motivo in relazione al quale cassa l'impugnata sentenza e rinvia, per l'effetto, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.
Lo studio Boursier Niutta & Partners ha rappresentato Aviapartner Handling con gli avvocati Carlo Boursier Niutta e Antonio Armentano.
Lodo Alessandro è stato affiancato dall'avvocato Pier Luigi Panici, e inoltre dall'avvocato Giovanni Giovanelli dello studio Giovannelli e Associati Studio Legale.