La Cassazione rigetta il ricorso di Aviapartner Handling
Pubblicato il: 10/15/2020
Lo studio Giovannelli e Associati Studio Legale ha assistito Sola Nicola nel contenzioso, mentre Aviapartner Handling è stata rappresentata dallo studio Boursier Niutta & Partners.
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 65 in data 14 gennaio, due febbraio 2016 rigettava il gravame interposto il 17 ottobre 2013 da Aviapartner Handling S.p.a. nei confronti del sig. Sola Nicola, avverso la pronuncia con la quale il giudice del lavoro di Busto Arsizio aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con l'appellato in ordine ai periodi intercorsi dal maggio 2010 al 31 gennaio 2001, dal tre marzo 2011 al 31 gennaio 2012 e dal 17 aprile al 30 settembre 2012, accertando quindi l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time di 20 ore settimanali, fin dal primo maggio 2010, con la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32 della I. n. 183-2010 in ragione di sei mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese di lite, previo rigetto, tra l'altro dell'eccezione di decadenza, opposta da parte resistente con riferimento all'impugnativa stragiudiziale di cui alla missiva pervenuta a parte datoriale il 13 febbraio 2012.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed in euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Pierluigi Panici e Giovanni Giovannelli, procuratori anticipatari costituiti per il controricorrente.
Sola Nicola è stato affiancato dall'avvocato Pier Luigi Panici, e dall'avvocato Giovanni Giovanelli dello studio Giovannelli e Associati Studio Legale.
Lo studio Boursier Niutta & Partners ha rappresentato Aviapartner Handling con gli avvocati Carlo Boursier Niutta e Antonio Armentano.