La Cassazione si pronuncia nel merito di un procedimento per danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di Eni e Enipower
Pubblicato il: 11/16/2019
L'avvocato Mario Zanchetti ha affiancato le parti civili, Eni Spa e Enipower Spa, nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione. La società Igeco s.p.a. è stata assistita dall'avvocato Salvino Mondello; Sitie Impianti Industriali s.p.a. dall'avvocato Meyer Aldo; Cinzia e Tommaso Ricchiuto dall'avvocato Monica Giovenco; Bonna Sabia dall'avvocato Federico Cecconi; Bruni Antonio dall'avvocato Giancarlo Maniga; Impresa Bottoli Arturo s.p.a. dall'avvocato Pietracito Ruggerini; Alberto Bottoli, Giuseppe Bottoli e Fiorentini S.p.a dall'avvocato Fabio Giarda, in sostituzione dell'avvocato Angelo Luigi Matteo Giarda.
Alberto Bottoli, Giuseppe Bottoli, Antonio Bruni, Cinzia Ricchiuto, Tommaso Ricchiuto nonché gli enti Bonna Sabla, Igeco s.p.a., Impresa Bottoli Arturo s.p.a., Pietro Fiorentini s.p.a. e Sitie Impianti Industriali s.p.a., hanno chiesto l'annullamento della sentenza del 28/11/2017 di appello emessa in sede di rinvio con cui la Corte d'Appello di Milano aveva dichiarato il non procedersi nei confronti di Enzo Elegar Scappini per morte dell'imputato, escludeva la responsabilità degli enti Ansaldo Energia s.p.a. e Fagioli s.p.a. e confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Milano.
Con sentenza del 24/10/2013 la Corte di appello di Milano, aveva dichiarato di non dover provedere nei confronti egli appellanti Marcello Bonomelli, Alberto Bottoli, Giuseppe Bottoli, Antonio Bruni, Giampiero Colnaghi, Cinzia Ricchiuto, Tommaso Ricchiuto ed Enzo Elegar Scappini per estinzione dei reati ad essi ascritti a seguito di prescrizione, confermando le statuizioni civili con le quali gli imputati erano stati condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili Eni s.p.a., Enipower s.p.a. e Snamprogetti s.p.a., da liquidare in separato giudizio; la Corte di merito, in relazione alle posizioni di Gianluigi Gatti e Cristiano Nardi, confermava la sentenza impugnata, che aveva già dichiarato la prescrizione dei reati contestati ai due imputati, e confermava altresì la responsabilità per gli illeciti amministrativi delle società Ansaldo Energia s.p.a., Bonna Sabla, Fagioli s.p.a., Igeco s.p.a., Impresa Bottoli Arturo s.p.a., Pietro Fiorentini s.p.a. e Sitie Impianti Industriali s.p.a., le prime due condannate, ognuna, alla sanzione pecuniaria di euro 150.000, le altre a quella di euro 50.000 ciascuna, e tutte assoggettate alla confisca per equivalente di diverse somme di denaro, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Con sentenza n. 28299 (10/11/2015) la Sesta Sezione della Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di Bonomelli Marcello, Bottoli Alberto, Bottoli Giuseppe, Bruni Antonio, Ricchiuto Cinzia, Ricchiuto Tommaso e Scappini Enzo Elegar, limitatamente alle statuizioni civili, nonché nei confronti di Ansaldo Energia s.p.a., Bonna Sabla, Fagioli s.p.a., Igeco Costruzioni s.p.a., Impresa Bottoli Arturo s.p.a., Pietro Fiorentini s.p.a., Sitie Impianti Industriali s.p.a. e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rilevava la Suprema Corte che il giudice di appello, nel dichiarare i reati estinti per prescrizione, non aveva osservato il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., omettendo di procedere all'esame puntuale dei motivi dedotti con gli atti di appello per accertare la responsabilità ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, dal momento che gli imputati erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Quanto alla responsabilità degli enti, erroneamente la Corte di appello si era limitata a richiamare i reati presupposti, dichiarati estinti, facendone discendere automaticamente la responsabilità delle persone giuridiche, ed omettendo di motivare in ordine alla sussistenza degli stessi reati nonché degli altri elementi che possono condurre ad affermare la responsabilità dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Sitie Impianti Industriali Spa, limitatamente all'omessa motivazione sul capo L.13, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigettato nel resto il ricorso di Sitie Impianti Industriali Spa. Rigettati altresì i ricorsi di Bottoli Alberto, Bottoli Giuseppe, Bruni Antonio, Ricchiuto Cinzia, Ricchiuto Tommaso, Società Bonna Sabla, Igeco Costruzioni Spa, Impresa Bottoli Arturo Spa, Fiorentini Pietro Spa, condannati al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre condannato Bottoli Alberto, Bottoli Giuseppe, Bruni Antonio, Ricchiuto Cinzia e Ricchiuto Tommaso, in solido, al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Eni Spa ed Enipower Spa, liquidate in € 5.000,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Federico Cecconi - Cecconi Studio Legale
Angelo Giarda - Giarda Angelo
Fabio Maria Giarda - Giarda Angelo
Monica Giovenco - Giovenco Monica Studio Legale
Giancarlo Maniga - Maniga Studio Legale
Mario Zanchetti - Pulitanò Zanchetti
Piertacito Ruggerini - Ruggerini Studio Legale
Aldo Meyer - Stortoni Merlini Meyer