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La Cassazione si esprime in merito agli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Cattolica Services e Cattolica di Assicurazione


Pubblicato il: 9/14/2020

Le ricorrenti sono state affiancate dagli avvocati Raffaello Lupi, Claudio Lucisano e Alessia Vignoli.

La Corte di Cassazione, con le sentenza n. 21406 e n. 21407, pubblicate in data 15.9.2017, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate,  cassava la sentenza resa dalla CTR Veneto e, decidendo nel merito, rigettava gli originari ricorsi proposti dalla Cattolica Service s.c.p.a. avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stata contestata per l'anno 2004 l'indebita fatturazione con esenzione IVA ai sensi dell'art. 6 L. n. 133/1999 di prestazioni di gestione dei sinistri, ricezione delle denunce e liquidazione dei danni effettuate nei confronti della capogruppo Cattolica Assicurazioni, compensando le spese del giudizio. Riteneva, in particolare, il giudice di legittimità che la società - non esercente attività di assicurazione - avesse espletato prestazione accessoria rispetto a quella assicurativa svolta dalla società consolidante, effettuandola in assenza di rapporto contrattuale con l'assicurato e senza che tale esternalizzazione fosse legata al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l'impresa di assicurazione in vista della conclusione di contratti di assicurazione. Da ciò conseguiva l'esclusione dell'esenzione.

La Cattolica Service s.c.p.a. proponeva ricorso avverso entrambe le sentenze, ai quali ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato la ricorrente al pagamento elle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.