Bollette del Tubone, il Comune di Terzo di Aquileia e AUSIR condannate dalla Cassazione
Pubblicato il: 1/30/2020
L'avvocato Roberto Paviotti ha assistito il comune di Terzo di Aquileia nel procedimento contro Milocco Daniele, affiancato dagli avvocati Giovanni Meineri e Giovanni Ortis. AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, già Consulta d'ambito d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli è stata assistita dall'avvocato Luca Ponti.
Milocco Daniele convenne in giudizio il Comune di Terzo di Aquileia, chiedendo il rimborso delle somme da lui versate a titolo di tariffa per il servizio idrico integrato, che il Comune si era rifiutato di restituirgli, assumendo l'estinzione del suo diritto per sopravvenuta prescrizione (limitando, perciò, il rimborso agli importi versati nel quinquennio antecedente).
Nella resistenza del Comune convenuto, l'adito Giudice di pace di Udine accolse la domanda attorea. ul gravarne proposto dal Comune di Terzo di Aquileia, con l'intervento volontario della Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato centrale del Friuli, il Tribunale di Udine confermò la sentenza di primo grado, rideterminando l'importo delle somme dovute. Ritenne il giudice di appello che il Milocco avesse esercitato un'azione di ripetizione di indebito oggettivo e che il suo diritto fosse soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Comune di Terzo di Aquileia sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso Milocco Daniele. Con controricorso, la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale del Friuli ha aderito al ricorso del Comune. L'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, succeduta ex lege alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale del Friuli, ha depositato memoria.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente e il controricorrente adesivo, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Milocco Daniele, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente adesivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.