Cassazione, rigettato il ricorso di Cave Buttò Srl
Pubblicato il: 3/11/2020
Gli avvocati Enrico Di Ienno e Luca Ponti hanno affiancato Cave Buttò Srl in Liquidazione nel procedimento contro il Comune di Rivignano Teor, rappresentato dall'avvocato Graziella Dimitri.
Cave Buttò Srl in Liquidazione presentava ricorso avverso la sentenza n.337/2014 con cui la Corte d'appello di Trieste - in controversia promossa dinanzi al Tribunale di Udine, Sezione distaccata di Palmanova, in riassunzione di altro giudizio, previamente instaurato, dinanzi al TAR per il Friuli Venezia Giulia, che aveva declinato la propria giurisdizione, dalla Cave Buttò srl in liquidazione, nei confronti del Comune di Rivignano Teor, al fine di sentire, previa declaratoria di invalidità ed inefficacia di clausola arbitrale, dichiarare risolto il contratto, di durata novennale, di concessione in gestione e completamento della discarica comunale di 2° categoria Tipo A di Teor, stipulato, nel 1995, a seguito di procedura di licitazione privata, tra suddetta società ed il Comune, per inadempimento del Comune consistito nel non essersi munito, presso la Provincia di Udine, delle autorizzazioni necessarie per la gestione della discarica oggetto del contratto, nonché il contratto di comodato gratuito, ventennale, stipulato tra Umberto Galasso (allora proprietario dei terreni, che aveva poi promesso di venderli, con preliminare del 1992, alla Cave Buttò srl) ed il Comune, nel 1992, relativo ai terreni sui quali doveva essere costruita la discarica, con condanna al risarcimento danni del convenuto Comune, il quale aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di concessione per inadempimento dell'impresa concessionaria, - aveva confermato la decisione di primo grado, con cui era stato dichiarato risolto, per impossibilità di darne esecuzione, il contratto inter partes di concessione, a causa della mancata iscrizione dell'appaltatrice all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti il Servizio di Smaltimento Rifiuti, respinte le domande attrici e quella riconvenzionale del convenuto.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €10.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.