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Sereni Orizzonti S.p.A. E La Truffa Della Comunità Terapeutica per Minori


Pubblicato il: 5/22/2020

Serena Orizzonti Spa è stata affiancata dagli avvocati Mazzeo Luca, Fausto Discepolo, Luca Ponti e Luca De Pauli, udito per delega dell'Avv. Ponti.

Sereni Orizzonti Spa promuoveva ricorso avvero la sentenza n. 200/2018 della Corte dei Conti - I Sezione Giuridizionale Centrale di Roma che, previa affermazione della sussistenza della giurisdizione contabile, aveva confermato la decisione del giudice territoriale che aveva condannato Sereni Orizzonti S.p.A., in concorso con altri, a risarcire il danno erariale cagionato al SSN per i compensi indebitamente percepiti per la gestione della Comunità Terapeutica per Minori; una gestione rivelatasi in effetti assolutamente inidonea a garantire le prestazioni di cura e assistenza che sarebbero state invece necessarie. 

La sezione giurisdizionale centrale, ricordato che Sereni Orizzonti S.p.A. era stata accreditata presso il SSN, statuiva nel senso che, con tale provvedimento concessorio, la Società aveva instaurato un rapporto di servizio in senso lato con la Sanità della Regione Piemonte, un rapporto di servizio avente ad oggetto la cura e l'assistenza dei pazienti minorenni, con la conseguente natura erariale del danno e la derivata giurisdizione contabile sullo stesso. 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e, ai senti dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.