Poste Italiane S.P.A ha vinto in Cassazione.
Pubblicato il: 9/22/2020
L'avvocato Ferdinando Salmeri dello Studio Legale Salmeri ha rappresentato Moro Rosanna nel contenzioso, mentre Poste Italiane S.P.A è stata rappresentato da Rosario Salonia e Cristina Petrucci dello studio Salonia Associati.
Il 3 gennaio 2017 Poste Italiane s.p.a. licenziò per giusta causa Rosanna Moro avendole contestato di aver abbandonato, omettendo di consegnarle, un notevole quantitativo di missive chiuse da recapitare a privati nella zona assegnatale quale portalettere.
Impugnato il licenziamento il Tribunale, all'esito della fase sommaria, ne dichiarava l'illegittimità per violazione dell'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 in relazione alla tardività della contestazione ed ordinava alla società di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 comma 4 della citata legge n. 300 del 1970.
Il giudice dell'opposizione, adito dalla società, confermava il provvedimento reso nella fase sommaria e riteneva che l'illegittimità della contestazione del fatto, tardivamente eseguita, equivaleva ad insussistenza del fatto stesso così confermando la tutela reintegratoria disposta.
Al contrario la Corte di appello di Reggio Calabria, investita del reclamo da parte della società, ha confermato la tardività della contestazione dell' addebito ma ha ritenuto di applicare la tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ha poi ritenuto che il fatto contestato alla lavoratrice era risultato provato nella sua materialità e che si trattava di condotta che faceva venir meno il vincolo di fiducia che deve sorreggere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Ha escluso che l'inadempimento fosse di lieve entità evidenziando che, a prescindere dal valore economico
della corrispondenza abbandonata, si trattava di condotta idonea ad arrecare danni patrimoniali ed all'immagine della Società oltre che danni alle relazioni interpersonali degli interessati.
Per l'effetto, pur confermata la illegittimità del recesso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto ed ha condannato la Società Poste Italiane al pagamento in favore della Moro di una indennità risarcitoria quantificata in sedici mensilità di retribuzione, tenuto conto dell'anzianità della lavoratrice e delle dimensioni dell'impresa. Ha poi disposto che dall'importo spettante fosse detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza del Tribunale e la restituzione delle somme eccedenti versate e non dovute.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Rosanna Moro con tre motivi ai quali oppone difese Poste Italiane s.p.a.. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.