La Cassazione si esprime in merito agli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Al.Ma Srl
Pubblicato il: 7/22/2020
La ricorrente è stata affiancata dagli avvocati Livia Salvini, Laura Castaldi e Nicola Leone De Renzis Sonnino.
Al.Ma. s.r.l in Liquidazione presentava ricorso avverso le sentenze n. 11/2012 e n. 449/2014 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, dopo aver dato atto della cessata materia del contendere in ordine all'impugnazione degli avvisi d'accertamento di cui agli anni d'imposta 2002 e 2003, aveva accolto l'appello erariale avente ad oggetto gli avvisi di cui agli anni d'imposta 2004 e 2005.
La Guardia di Finanza aveva effettuato una verifica fiscale nei confronti della Al.Ma. s.r.I., relativa agli anni d'imposta da 2004 al 2008, in materia di Ires, Irap ed Iva, relativamente alla vendita, da parte di quest'ultima a terzi acquirenti, di 10 unità immobiliari ristrutturate, site in Pistoia.
Sulla base di alcune delle risposte sul prezzo d'acquisto fornite dai terzi acquirenti ai questionari loro sottoposti in occasione della stessa verifica, oltre che in ragione delle stime del valore degli immobili compravenduti effettuate dalla locale ripartizione dell'Agenzia del territorio, la verifica si è conclusa con la notifica alla Al.Ma. s.r.l. di un processo verbale di constatazioneicon il quale sono stati contestati alla contribuente l'incasso di maggiori corrispettivi per gli anni d'imposta 2004 e 2005 e la mancata fatturazione di acconti, sul corrispettivo di compravendita degli immobili, per gli anni d'imposta 2002 e 2003.
L'Agenzia delle Entrate, sulla base del processo verbale, aveva notificato alla società quattro distinti avvisi d'accertamento, due dei quali in materia d'Iva, relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2002 e 2003 ed al rilievo concernete gli acconti; e gli altri due in materia di Ires, Irap ed Iva, relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2004 e 2005.
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha rigettato il ricorso n. 24976/14 e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del relativo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; accolto il l sesto motivo del ricorso n. 8969/13 e rigettato gli altri, cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del relativo giudizio di legittimità.