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La Cassazione si esprime in merito agli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Aso Siderurgica Spa


Pubblicato il: 11/5/2020

L'avvocato Livia Salvini ha rappresentato Amo Siderurgica S.p.A nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione contro l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Ospitaletto, assistito dagli avvocati Maurizio Lovisetti, Cesare Peroni e Paolo Rolfo.

Con sentenza nr 1269/2014 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ufficio del territorio, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con cui era stato accolto il ricorso della società Aso Siderurgica s.r.l. nei riguardi dell'avviso di accertamento avente ad oggetto la rideterminazione della rendita catastale di stabilimento siderurgico di 'microacciaieria'.

Rilevava che, ai fini della determinazione della rendita catastale degli stabilimenti industriali, devono essere considerati non solo le opere murarie ma anche gli impianti strutturalmente connessi all'opificio e costituenti elementi essenziali, mentre non devono essere presi in considerazione le apparecchiature mobili e gli impianti che non siano componenti essenziali dello stabilimento. Riteneva infine legittimo l'intervento adesivo dipendente del Comune di Ospitaletto, in considerazione dell'interesse giuridico del Comune impositore, quale titolare del potere di sollecitazione della verifica di congruità della rendita catastale ai sensi dell'art. unico comma 336 I. 2004 nr 311 ad intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo alla stregua di un destinatario indiretto dell'atto di classamento. 

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso affidato ad otto motivi cui resistono con controricorso l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Ospida letto. 

La Corte di Cassazione ha accolto il settimo ed ottavo motivo di ricorso, assorbito il sesto e rigettati i restanti. La decisione impugnata, cassata in relazione ai motivi accolti, è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese della presente fase di legittimità.