Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La corte di Cassazione rigetta il ricorso di Logos Progetti s.r.l


Pubblicato il: 9/2/2020

Logos Progetti s.r.l è stata rappresentata da Marco Sartori di Carnelutti Studio Legale Associato; Ata Engineering s.p.a è stata rappresentata dagli avvocati Antonio Tita e Alessandra Carlin dello studio legale Antonio Tita e associati e da Francesco Vannicelli dello studio legale Vannicelli Cinquemani & Associati.

Avverso il decreto del 30.3,2011 con il quale il Tribunale di Trento, su ricorso di A.T.A. ENGINEERING s.p.a., ingiungeva a HYPO VORALBERG LEASING s.p a, ed a LOGOS PROGETTI s.r.l. il pagamento in solido, in favore della ricorrente, della somma di C 104.040,00, quale corrispettivo di prestazioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relative alla realizzazione, in loc. Palazzine di Verona, di un capannone a uso produttivo, entrambe le ingiunte proponevano opposizione.
La Hypo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo, quale esercente l'attività di leasing, di avere intrattenuto ogni rapporto con !a sola utilizzatrice Logos; quest'ultima, invece, sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lamentando il ritardo dell'ingiungente nell'esecuzione delle prestazioni stabilite dal contratto (c.d, cronoprogramma), con particolare riferimento al rilascio, solo in data 4.11.2010 e nonostante le opere fossero state completate già in data 30.5.2010, del certificato di agibilità dell'immobile; e ciò a causa della tardiva richiesta di Ata, alla competente Commissione dell'Azienda Sanitaria, della autorizzazione all'impiego di gas tossici nello stabilimento, nel quale era prevista l'installazione di un impianto frigorifero surgelamento di prodotti alimentari, con conseguente ritardo di 5 mesi nel godimento dello stabile che, fin da subito, avrebbe potuto essere locato a terzi. Deduceva, quindi aver subito danni dalla mancata percezione di 5 mensilità di canone locatizio, oltre che dal pagamento dei c.d. interessi pre-leasing  presupponendo la decorrenza dei canoni leasing sia l'agibilità che l'utilizzazione dell'immobile; eccepiva altresì la c9mpensazione del controcredito così maturato con il credito, ingiunto, svolgendo in proposito domanda i.convenzionale di condanna per la differenza pari a C 268.581,59.

Con sentenza, depositata in data 6.8.2014, il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale di Logos Progetti s.r.l. accogliendo invece quella di Hypo Voralberg Leasing s.p.a., nei cui confronti revocava l'opposto decreto. In particolare, il Tribunale escludeva che il ritardo nel completamento del capannone fosse imputabile alla Ata, non essendo detto ritardo riconducibile alle prestazioni cui questa era tenuta ma a quelle dell'impresa appaltatrice, la quale aveva ultimato i lavori solo in date 28.9.2010 (e non il 31.5.2010, come sostenuto dalla Logos), per cui prima della data di ultimazione di lavori non poteva essere richiesta l'agibilità. Inoltre, il Tribunale rilevava che non era stata fornita la prova che il rilascio dell'agibilità in data 4.11.2010 fosse dipeso dal ritardo nella sottoposízione del progetto dell'impianto di refrigerazione alla Commissione gas tossici dell'Azienda Sanitaria di Verona.
Contro la sentenza la Logos Progetti s.r.l. proponeva appello chiedendone la riforma.
Con sentenza n. 325/2015 depositata in data 14.10.2015, la Corte d'Appello di Trento rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado. In particolare, la Corte distrettuale rilevava che il ritardo nell'inizio delle opere non fosse imputabile alla Ata e che già nei luglio 2010 il Sindaco aveva rilasciato un'autorizzazione provvisoria all'utilizzo di ammoniaca per uso refrigerante, tanto che dallo stesso mese di luglio - circostanza mai smentita da Logos - l'immobile era stato utilizzato dalia Stenico s.p.a.; in ogni caso, l'appellante non aveva dimostato né che l'agibilità fosse condizionata dal rilascio dell'autorizzazione all'uso di gas tossici, né che il rilascio di tale autorizzazione fosse imputabile alla Ata, considerato che questa era tenuta alla sola assistenza nell'iter autorizzativo e che l'impianto di refrigerazione era affidato ad altra ditta in possesso di competenze tecniche e specialistiche.
Avvero la sentenza propone ricorso per cassazione la Logos Progetti s.r.l. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste A.T.A. Engineering s.p.a. con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 4.300,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2020.