Cannitelli Angelo v. Unicredit SpA
Pubblicato il: 10/19/2020
Lo studio Lotti e lo studio Daverio & Florio hanno rappresentato Unicredit Business Integrated Solutions nel contenzioso.
Con ricorso al Tribunale di Catania, Cannitelli Angelo esponeva di essere stato dipendente della Sicilcassa; nel novembre 1993 subiva un procedimento penale per cui veniva sospeso cautelativamente dal servizio in base all'art. 112 del c.c.n.I., dal 1994 al 2007; dalla data di sospensione gli era stato corrisposto un assegno pari al 50% della retribuzione mensile, senza mensilità aggiuntive ed incrementi contrattuali collettivi. Con sentenza n.107/06, passata in giudicato, il ricorrente era stato assolto per non aver commesso il fatto; chiedeva pertanto le relative differenze retributive e contributive.
Il Tribunale accoglieva parzialmente ii ricorso, rigettata l'eccezione di prescrizione. Proponeva appello Unicredit; resisteva il Cannitelli.
Con sentenza depositata il 15.12.15, la Corte d'appello di Catania accoglieva il gravame rigettando nel merito la domanda del Cannitelli. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest'ultimo, cui resiste Unicredit con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittirrità, che liquida in €.200 per esborsi, €.4.000 per compensi pròfessionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Unicredit SpA è stata affiancata dagli avvocati Massimo Lotti, Fabrizio Daverio e Salvatore Florio.
Cannitelli Angelo è stato rappresentato da Giuseppe Walter L'Abbate.