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La Corte rigetta il ricorso


Pubblicato il: 12/18/2019

Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Roberto Pessi e Maurizio Santori dello studio legale Pessi e Associati; l'avvocato Franco Scarpelli dello studio legale Legalilavoro ha rappresentato Roberto Busi.

Con sentenza pubblicata il 8.10.2013, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede n. 4865/2010 - che, in accoglimento del ricorso proposto da Roberto Busi, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra quest'ultimo ed Air One S.p.A. il 17.5.2007, accertando, altresì, che tra Alitalia Compagnia Aerea S.p.a. e Air One S.p.A. è intervenuta la cessione del ramo di azienda relativo all'esercizio degli aereomobili A-320, in cui era in forza il ricorrente, con condanna di Alitalia Compagnia Aerea S.p.A. a ripristinare il rapporto di lavoro nelle mansioni in precedenza svolte o in altre equivalenti ed a corrispondere al lavoratore le retribuzioni globali di fatto (pari ad Euro 6.175,69 mensili) maturate dal 25.1.2010 alla effettiva riammissione in servizio, oltre accessori di legge -, ha condannato Alitalia CAI S.p.A. al pagamento, in luogo delle retribuzioni
dalla messa in mora alla sentenza, dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, nella misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi dal 21.5.2008 al saldo;
Avverso tale sentenza Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; Busi ha resistito con controricorso;
Sono state depositate memorie nell'interesse della società e il P.G. non ha formulato richieste.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.