La Corte rigetta il ricorso
Pubblicato il: 8/5/2020
Telecom Italia S.p.A è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Enzo Morrico, Franco Raimondo Boccia e Roberto Romei dello studio legale Maresca, Morrico, Boccia & Associati; l'avvocato Franco Scarpelli dello studio legale Legalilavoro Milano ha rappresentato Giancarlo Cippo Perelli.
Con sentenza n. 3227/2007 il Tribunale di Milano dichiarava l'inefficacia della cessione da Telecom Italia s.p.a. a Telepost s.p.a. del ramo d'azienda cui erano addetti Caridi Giacomo, Candida Cammarota Italia Olga, Perelli Cippo Giancarlo e Guastaferro Ciro e condannava la cedente a ripristinarne i rapporti di lavoro. Telecom Italia non ottemperava all'ordine malgrado la formale offerta delle prestazioni ed i lavoratori, che continuavano a lavorare per la società cessionaria, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Milano decreti ingiuntivi con i quali si intimava a Telecom il pagamento delle retribuzioni da loro maturate dalla data di cessione dei contratti di lavoro sino alla domanda. L'opposizione proposta avverso tali decreti ingiuntivi veniva rigettata dal Tribunale di Milano e cosi dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 14.12.2012. Ad avviso della Corte a seguito della sentenza con cui viene dichiarata l'illegittimità del trasferimento d'azienda con i connessi rapporti di lavoro, questi dovevano intendersi ricostituiti ex tunc alle dipendenze del cedente, con conseguente diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla sentenza medesima ed alla messa a disposizione della prestaZione. Non poteva accedersi alla tesi dell'avvenuta risoluzione del rapporto in quanto i lavoratori avevano accettato la risoluzione del rapporto con la cessionaria ed avevano percepito l'indennità di mobilità in quanto tale ragionamento presupponeva una valida cessione dei ramo d'azienda già esclusa.
Inoltre l'indennità di mobilità, posta la natura previdenziale non retributiva di tale trattamento non poteva neppure essere sottratta alle some dovute. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi. Ha resistito il Perelli con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte rigetta il ricorso e compensa ,tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.