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La Corte accoglie parzialmente il ricorso


Pubblicato il: 1/3/2020

Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (A.R.I.F.L.) è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Carlo Ferzi dello studio legale Ferzi e da Cesare Pozzoli di Chiello & Pozzoli Studio legale associato; Elena Romanelli, invece, è stata affiancata dall'avvocato Franco Scarpelli di Legalilavoro Milano.

La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto dall'A.R.I.F.L. - Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro - avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione proposta da Elena Romanelli avverso l'ingiunzione n. 614/2010, emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 per il pagamento della somma di € 997,95
La Corte territoriale ha premesso che l'Agenzia aveva assunto la Romanelli con contratto a tempo determinato, che prevedeva l'inquadramento nel livello C3 e, dopo avere corrisposto il trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti inquadrati nel livello sopra indicato, aveva preteso la restituzione di somme asseritamente versate in eccesso, facendo leva sulla circostanza che lo stesso C.C.N.L. prevedeva che il personale dovesse essere inquadrato nel livello iniziale;
Il giudice d'appello ha innanzitutto escluso l'eccepita inammissibilità dell'opposizione per omesso rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910 ed ha rilevato che il legislatore non ha inteso attribuire allo stesso natura perentoria nè ha previsto alcuna decadenza in caso di sua inosservanza; ha, poi, escluso che nella fattispecie potesse essere configurato un indebito oggettivo perché alla Rornanelli era stato corrisposto il trattamento retributivo previsto nel contratto individuale e nessun rilievo poteva avere la violazione della disciplina dettata dal C.C.N.L. in quanto l'Agenzia non aveva svolto alcuna specifica deduzione in ordine all'eventuale invalidità delle pattuizioni contrattuali.
Infine la Corte milanese ha evidenziato che non poteva l'Agenzia emettere l'ordinanza ingiunzione in quanto l'ordine di pagare si deve riferire ad un credito certo liquido ed esigibile;
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'A.R.I.F.L. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso Elena Romanelli.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione. Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità. 
Così deciso nella Adunanza camerale del 31 ottobre 2019.