La Corte di Cassazione rigetta il ricorso
Pubblicato il: 11/4/2019
Valter Mion e Migross S.p.A sono stata rappresentati nel contenzioso dagli avvocati Luisa Bergamini e Gianluca Spolverato di WI LEGAL.
Con ricorso depositato il 26 novembre 2014 MION Valter e MIGROSS S.p.a. proponevano opposizione avverso le ordinanze - ingiunzioni, nn. 592-14 e 593-14, mediante le quali la Direzione Territoriale del Lavoro di Verona aveva intimato al primo, in qualità di trasgressore, siccome presidente del consiglio di amministrazione della società, e alla seconda, quale obbligata solidale, il pagamento di euro 241mila471,23 a titolo di sanzioni amministrative, più spese di notifica per complessivi euro 241.486,43 a seguito della contestata violazione degli articoli 3, 7 e 9 co. I della legge n. 68 del 1999, accertata con precedente verbale d'ispezione in data 7 dicembre 2009 "per non aver coperto la prescritta quota di appartenenti alle categorie dei disabili, decorsi sessanta giorni dalla data nella quale è insorto l'obbligo della loro assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro (inosservanza dei termini e delle modalità previste dalla convenzione stipulata per l'assunzione dei disabili in data 24 maggio 2004) relativamente lavoratori e nei periodi di seguito indicati" per un totale di 4719 giornate lavorative di scopertura. Le pretese sanzionatorie facevano riferimento al mancato rispetto della convenzione di programma, intervenuta il 24 maggio 2004 tra MIGROS S.p.A. e la Provincia di Verona -servizio di collocamento privato- ai sensi dell'articolo 11, co. I, della L. n. 68 del 1999. I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento delle opposte ordinanze, rilevando la tardività della loro emissione ed eccependo l'insussistenza degli illeciti contestati sotto il profilo del dolo e della colpa, atteso che l'azienda aveva fatto il possibile per adempiere agli obblighi assunti, tenuto conto della situazione di mercato, mentre l'Amministrazione provinciale non aveva provveduto all'avviamento numerico di lavoratori disabili, cui era tenuta, con la conseguenza che MIGROSS era stata parzialmente inadempiente all'obbligo di copertura della quota di riserva per il periodo contestato. Il giudice di primo grado, disattendendo i motivi dell'opposizione, aveva ritenuto la fondatezza degli illeciti accertati in sede amministrativa, nonché la correttezza delle sanzioni applicate, rigettando quindi il ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. NULLA per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.