Arcomnia ASD perde il ricorso sulla validità dell'iscrizione nel registro delle Società Sportive dilettantistiche
Pubblicato il: 10/16/2020
Arcomnia ASD é stata assistita dall'avvocato Fabio Capellini, mentre la Giunta Nazionale del CONI è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Angeletti.
La Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 228 del 5 agosto 2020, comunicata via PEC il successivo 10 agosto 2020, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente e confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 8 del 6 aprile 2020, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del "Regolamento di Funzionamento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche", ha disposto la nullità dell'iscrizione dell'Arcomnia ASD nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, avvenuta, in data 28 marzo 2019, tramite l'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva denominato CSAIn, per la mancanza dei requisiti richiesti ai fini del rinnovo dell'iscrizione nel suddetto Registro, data la non conformità dello Statuto Sociale.
Tutto concorre, in definitiva, a ritenere corretto il provvedimento impugnato. In ordine alle spese, ritiene il Collegio di contenere la condanna della Arcomnia ASD al pagamento di € 1.000,00 in favore del CONI.