La Corte rimette la causa
Pubblicato il: 9/22/2020
Gli avvocati Matteo Fusillo e Saverio Schiavone dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno rappresentato nel contenzioso Philips Saeco S.p.A e Saga Coffe S.p.A.; Andrea Simoncini, Marco Signori, Mirco Sandoni, Igor Bacchetti, Andrea Ramazzotti, Marco Vitali, Enea Lenzi, Cristina Only, Laura Borelli, Rosalia Giambanco, Tiziana Bazzani sono stati rappresentati dagli avvocati Bruno Cossu e Savina Bomboi e dall'avvocato Alberto Piccinini dello Studio Legale Associato; gli avvocati Bruno Cossu e Savina Bomboi hanno inoltre affiancato Francesco Basile, Pierpaolo Furlan, Stefano Nadini, Guido Passini, Rudi Pesci, Cristian Raimondie e Bartolomeo Tonini.
La Corte di appello di Bologna con la sentenza n.842/2017 , in
riforma della decisione del locale tribunale, aveva, per quel che in questa sede rileva, condannato Saga Coffee spa al pagamento in favore di Vitali Marco, Lenzi Enea, Onali Cristiana, Borelli Laura, Bernardini Fabio, Biagini Roberto, Bazzani Tiziana delle somme indicate, rispettivamente per ciascun lavoratore in dispositivo, a titolo di differenze retributive per superminimo individuale. Con la medesima decisione la Corte territoriale, a seguito di riunione dei procedimenti, condannava altresì la Philips Saeco spa al pagamento, per il medesimo titolo, ai suoi dipendenti Sandoni Mirco, Signori Marco,Ramazzotti Andrea, Bacchetti Igor, delle somme di cui al dispositivo.
Condannava poi Saga Coffee spa al pagamento delle somme indicate in dispositivo in favore di Basile Francesco,Furlan Perpaolo,Muscatelli Pantaleo,Nadini Stefano, Passini Guido, Raimondi Cristian, Tonini Bartolomeo.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il superminimo in questione, pattuito con i singoli lavoratori nel contratto di assunzione, fosse rimasto inalterato nel tempo e che in tutte le occasioni in cui avrebbe potuto essere assorbito a seguito di incrementi retributivi, cio' non fosse accaduto, integrando, tale circostanza , la dimostrazione di una prassi aziendale nel senso del mantenimento del superminimo. Nessun significato annetteva la corte bolognese alla asserita acquiescenza sindacale ed al ritardo nella proposizione della domanda giudiziale.
Avverso detta decisione avevano proposto ricorso, separatamente, la Philips Saeco spa e successivamente la Saga Coffeee spa, affidati a tre motivi totalmente identici.
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Erano depositate successive memorie.
Considerato che sussistono ragioni di connessione con altri procedimenti già pendenti dinanzi alla IV Sezione, la Corte di Cassazione rimette la causa alla IV Sezione per la trattazione in quella sede.