La Corte accetta parzialmente il ricorso
Pubblicato il: 7/23/2020
F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Rosario Salonia e Fabio Massimo Cozzolino di Salonia Associati Studio Legale.
F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnò l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle Entrate, per l'anno imposta 2004, aveva ripreso a tassazione, ai fini IVA, il mancato versamento dell'imposta relativamente all'attività di mediazione di una società estera e, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, alcuni costi ritenuti indeducibili perché privi di inerenza o di competenza; la Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente li ricorso, annullando l'atto impositivo, ad eccezione della ripresa relativa al costo per sponsorizzazioni.
La decisione appellata dall'Agenzia delle entrate veniva
parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale
della Lombardia (d'ora in poi C.T.R.) la quale, con la sentenza
indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello,
confermava anche la ripresa a tassazione relativa all'attività di
mediazione, ritenendola di competenza dell'anno 2003, nel quale era stato stipulato il contratto preliminare relativo alla
compravendita dell'immobile, oggetto dell'incarico conferito al
mediatore; avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso su due motivi.
La Società resiste con controricorso e propone, a sua volta,
ricorso incidentale, su unico motivo.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.360, primo comma,
n.5, cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale, la Società ha depositato memoria.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.