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La Corte rigetta il ricorso di Roberto Valocchi


Pubblicato il: 4/6/2020

Roberto Valocchi è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Valeria Faiola e Piergiovanni Alleva; gli avvocati Fabio Massimo Cozzolino e Rosario Salonia di Salonia Associati Studio Legale hanno affiancato Sapiem S.p.A.

Con sentenza del 20 luglio 2018, la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro e rigettava la domanda proposta da Roberto Valocchi nei confronti della SAIPEM S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per essere state riscontrate a suo carico notevoli anomalie concernenti i rimborsi spese richiesti in occasione delle numerose trasferte impostegli dal suo ruolo aziendale.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la lesione del vincolo fiduciario idonea a fondare la giusta causa di licenziamento non ravvisandosi, in relazione al meccanismo di controllo delle spese di trasferta adottato dalla Società in una logica di contemperamento tra le esigenze immediate di rimborso del personale e le esigenze aziendali di accurata verifica delle richieste di rimborso né la
tardività della contestazione né la lesione dell'affidamento del dipendente circa l'irrilevanza disciplinare delle condotte e rilevando, viceversa, queste nel senso di avvalorare il carattere doloso dell'artificiosa predisposizione delle richieste
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Valocchi, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2019.