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La Cassazione si esprime in merito agli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di ITT Cannon Team Italia


Pubblicato il: 12/17/2019

Gli avvocati Eliana Rizzi e Livia Salvini hanno affiancato ITT Cannon Veam Italia nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la sentenza n. 2595/2017 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l'appello proposto da ITT Cannon Veam Italia s.r.l , evidenziando che, trattandosi di contributi in conto impianti, gli stessi erano assoggettabili a tassazione nel periodo di imposta in cui erano incassati in via definitiva, e non in via provvisoria, ai sensi dell'art. 109 d.p.r. 917/1986 che si fonda sul principio di certezza ed oggettiva determinabilità dei componenti positivi e negativi di reddito, quindi nell'anno 2006. La domanda di rimborso era stata presentata tempestivamente. Doveva essere evitata, quindi, una doppia imposizione.

La Veam s.r.I., poi incorporata nella ITT Cannon Veam Italia s.r.I., dopo aver presentato al Ministero dell'Industria il modulo per la richiesta di agevolazioni finanziarie, ai sensi del d.l. 415/1992, poi convertito in legge 488/1992, e dopo aver ricevuto "in via provvisoria" un contributo finalizzato alla realizzazione di un piano di investimenti per l'ammodernamento dello stabilimento industriale di Arese, attuato con l'esecuzione di opere edili sul fabbricato (tutte iscritte tra i costi di beni ammortizzabili in base al principio contabile Oic 16), oltre che con l'acquisto di macchinari e attrezzature, iscrivendo in bilancio le prime due rate (delle 3 complessive) ricevute pari ad C 129.140,05 ciascuna, rispettivamente nel 1999 e nel 2000, assoggettandole a tassazione, su un totale del contributo di €387.420,14, con un indebito pagamento di imposte per €105.249,00. Solo nel 2003 la società si era avveduta dell'errore, provvedendo ad una modifica in contabilità , con imputazione della somma complessiva di €258.280,00, pari alla somma delle due rate di contributo ricevute nel 1999 e nel 2000, tra gli oneri straordinari e rilevando in contabilità in contropartita il debito nei confronti dell'ente concedente, in caso di revoca del contributo ed obbligo di restituzione delle somme già ricevute. 

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Condannata la società a rimborsare in favore della Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.300,00, oltre spese prenotate a debito.