La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Vincenzo Miglietta
Pubblicato il: 1/16/2020
Vincenzo Miglietta è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Pasquale Nappi e Massimo Nappi dello studio legale Nappi; gli avvocati Rosario Salonia e Fabio Massimo Cozzolino di Salonia Associati Studio Legale hanno affiancato Fintecna S.p.A.
Con sentenza in data 28 gennaio 2015, la Corte d'Appello di Lecce, respingendo l'appello del ricorrente Vincenzo Miglietta, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda da quest'ultimo formulata nei confronti di Fintecna S.p.A., volta al risarcimento del danno derivato al ricorrente dall'inadempimento della società datrice all'accordo stipulato in data 24/10/1991 e mediante la quale, ridotta a complessivi euro 655,89 oltre accessori l'originaria pretesa, quantificata in euro 7.990,74, aveva condannato la resistente al relativo pagamento oltre a quello delle spese del giudizio. In particolare, oggetto di entrambi i gradi del giudizio erano state le pretese del Miglietta relative al periodo successivo alla risoluzione di un accordo intercorso fra le parti ed aventi ad oggetto il ritenuto inadempimento della società agli obblighi assunti dall'azienda "sino al completamento del piano di studi individuale" che, secondo quanto asserito dal ricorrente, avrebbero dovuto ritenersi vigenti pur dopo la risoluzione dell'accordo, nonché altri accessori
Avverso tale pronunzia propone ricorso Vincezo Miglietta, affidandolo a quattro motivi e resiste, con controricorso, Fintecna S.p.A..
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi di euro 2.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 - bis dello stesso articolo 13.