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Il ricorso della Juventus F.C. contro FIGC, CONI e la Football Club Internazionale Milano è stato dichiarato inammissibile


Pubblicato il: 11/6/2019

Juventus Football Club S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Luigi Chiappero e Alfredo Di Mauro, con la consulenza legale del prof. Pasquale Landi, la FIGC è stata rappresentata dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, la società Football Club Internazionale Milano S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Luisa Torchia, Adriano Raffaelli, Angelo Capellini e Ferdinando Emanuele mentre il CONI è stato rappresentato dall'avvocato Alberto Angeletti

La decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, emessa a Sezioni Unite, in data 30 agosto 2019, prot. n. 2826/AM/ri, comunicata a mezzo PEC in data 30 agosto 2019, oltre che della decisione della medesima Corte, emessa a Sezioni Unite, il 3 settembre 2019, con errata corrige, comunicata a mezzo PEC il 3 settembre 2019, nonché per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della FIGC n. 219/CF del 18 luglio 2011, pubblicata il 19 luglio 2011, di reiezione di un’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus Football Club S.p.A., in data 10 maggio 2010, del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC, avv. Guido Rossi, in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il Campionato Italiano di Calcio di Serie A, anni 2005 - 2006, alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A, nonché di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi e sportivi, connessi, collegati, istruttori, endoprocedimentali e interni, conosciuti e non conoscibili. Non v’è alcun contrasto tra il provvedimento adottato dal Consiglio Federale e la disposizione regolamentare, come invece sostenuto dalla ricorrente, giacché la norma federale riconosce al Consiglio Federale la funzione di provvedere alla nomina dei nuovi componenti della CFA, condizionando a tale nomina la permanenza nelle funzioni dei componenti decaduti, senza al contempo stabilire alcun termine di operatività per tale condizione.
Pertanto il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.