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La Corte rigetta il ricorso di Stefano Serrani


Pubblicato il: 11/11/2019

Stefano Serrani è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Mira Telarico e Antonio Mancini; Continental Automotive Trading Italia S.r.l è invece stata affiancata dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto e Federica Paternò di Toffoletto De Luca Tamajo.

Con sentenza in data 21 aprile 2016, la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo proposto da Stefano Serrani, dipendente di Continental Automotive Trading Italia s.r.l. con qualifica di "viaggiatore" 2° livello e compiti di venditore di tachigrafi e prodotti affini con marchio VDO, avverso la sentenza di primo grado di reiezione dell'opposizione avverso l'ordinanza (all'esito del procedimento sommario introdotto dalla legge 92/2012) di rigetto della sua impugnazione di licenziamento, intimatogli dalla datrice il 25 febbraio 2014 per giustificato motivo oggettivo, e delle conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria, nonché di improponibilità, con il rito speciale, delle domande di preavviso e di risarcimento del danno per screditamento professionale.
Preliminarmente ravvisata l'ammissibilità del reclamo per la sua conformità al paradigma legale e l'individuazione dallo stesso ricorrente delle ragioni di impugnazione del licenziamento nell'inesistenza di un giustificato motivo oggettivo, la Corte territoriale riteneva l'effettiva sussistenza delle ragioni riorganizzative, consistenti nella soppressione del posto del lavoratore, per esternalizzazione dell'attività di vendita dal medesimo svolta e l'adempimento datoriale all'onere di repechage, per l'offerta, nell'incontestata indisponibilità di posizioni del suo livello di inquadramento, di un posto per mansioni inferiori con adeguamento del contratto in pejus.
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 20 (21) giugno 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva la società con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei. presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2019.