La Corte respinge l'appello proposto dalla Regione Autonoma Valle D'Aosta.
Pubblicato il: 11/7/2019
La Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata rappresentata da Paolo Tosi, dello studio Tosi e Associati; Luna Angela è stata difesa da Luisa Gobbi.
La Corte d'Appello di Torino ha respinto l'appello proposto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva accolto il ricorso di Angela Luna e accertato il diritto della ricorrente a percepire, in relazione all'attività di docente svolta all'estero dal 10settembre 2008 al 15 novembre 2010, l'intero stipendio tabellare, comprensivo della conglobata indennità integrativa speciale, condannando l'ente al pagamento della somma di C 12.041,16, oltre agli interessi legali.
La Corte territoriale ha fatto proprio il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 17134/2013 ed ha ritenuto, in sintesi, che con il CCNL 29.11.2007 per il personale del comparto della scuola le parti collettive, pur ribadendo il conglobamento nello stipendio tabellare dell'i.i.s., non avevano richiamato la regola dettata con la nota a verbale posta in calce all'art. 76 del CCNL 24.7.2003, con la quale era stato previsto che «al personale in servizio all'estero, cui non spetta l'indennità integrativa speciale...verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001.
Il giudice d'appello ha desunto dal mancato richiamo la volontà delle parti contrattuali di non mantenere ferma la disposta trattenuta e, quindi, di considerare a tutti gli effetti la conglobata indennità integrativa speciale parte integrante della retribuzione tabellare; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Regione Autonoma Valle d'Aosta sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali Angela Luna ha replicato con tempestivo controricorso.
Per questo motivo, Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.