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La Corte rigetta il ricorso il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale


Pubblicato il: 7/21/2020

Francescantonio Di Stefano è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Rosario Salonia e Fabio Massimo Cozzolino di Salonia Associati Studio Legale; Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A è stata affiancata dall'Avvocato Carlo Macallin dello Studio Legale Maccallini & Associati.

Con atto notificato il 21 gennaio 2000, Francescantonio (detto Francesco) Di Stefano citò la Banca Popolare della Marsica s.p.a. (poi divenuta Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per il prosieguo, più semplicemente, Banca) innanzi al Tribunale di Avezzano chiedendo accertarsi il proprio diritto ad avere tutta la documentazione relativa alla consistenza ed alla movimentazione avvenute, fin dal 1990, sul conto deposito titoli n. 1/7750, a lui intestato presso detto istituto e, per l'effetto, ordinarsi a quest'ultimo, previa verifica della sua condotta inadempiente, di produrre tutta la documentazione suddetta. La Banca si costituì e contestò le avverse argomentazioni.
All'udienza dell'8 maggio 2003, il difensore dell'attore, invocando il disposto dell'art. 1453, comma 2, cod. civ., modificò la domanda originaria in richiesta di risoluzione del contratto dedotto in giudizio e condanna dell'istituto convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Di Stefano. La Banca eccepì l'inammissibilità di tali nuove domande.
Con sentenza del 17/29 novembre 2008, n. 900, l'adito tribunale ritenne inammissibile il descritto mutamento di domanda per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1453 cod. civ..
Il gravame promosso dal Di Stefano avverso quella decisione è stato respinto dalla Corte di appello di L'Aquila con la sentenza del 9 marzo 2016, resa nel contraddittorio con la Banca. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) ha considerato ammissibile il mutamento di domanda operato in primo grado dall'appellante, qualificando la sua originaria richiesta come di "adempimento contrattuale", come tale suscettibile di modifica in domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453, comma 2, cod. civ.; il) ha rigettato quest'ultima domanda ritenendola carente di prova, non essendo stato prodotto il contratto suddetto, con conseguente impossibilità anche di verificare la concreta esistenza dell'obbligo informativo che il Di Stefano assumeva essere stato violato e la non scarsa importanza, ex art. 1455 cod. civ., dell'inadempimento ove effettivamente accertato.
3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il Di Stefano, affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso, la Banca, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato con un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

La Corte rigetta il ricorso principale di Francescantonio (detto Francesco) Di Stefano e dichiara assorbito quello incidentale condizionato della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
Condanna il Di Stefano al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, sostenute dalla banca controricorrente, liquidate in C 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile.