La Corte rigetta il ricorso presentato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta
Pubblicato il: 11/8/2019
Paolo Tosi, studio legale Tosi e Associati, ha rappresentato la Regione autonoma Valle D'Aosta, mentre Luisa Gobbi ha difeso il controricorrente Longo Maurizio.
Con la sentenza n. 715/2014, la Corte d'Appello di Torino,
in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nei confronti di Longo Maurizio, avverso la ha ridotto la condanna al pagamento, oltre al capitale, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Longo, insegnante di scuola media di II grado, appartenente
ai ruoli regionali sino al 31 agosto 2012 e dal 1° settembre 2012 ai ruoli nazionali, conveniva in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta e, premesso di essere stato collocato fuori ruolo dal 28 febbraio 2005 al 31 agosto 2009, a disposizione del Ministero degli affari esteri per essere destinato allo svolgimento del servizio presso istituzioni scolastiche site all'estero, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza la trattenuta dell'indennità integrativa speciale, con la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nel complessivo importo di euro 29.337,35, oltre interessi o rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Aosta dichiarava il diritto del lavoratore a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all'estero e, ritenuta la prescrizione dei ratei fino al gennaio 2008, condannava la Regione a corrispondere al ricorrente la somma di euro 10.227,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle scadenze al saldo.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Regione Valle d'Aosta prospettando due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso Longo Mauizio. In prossimità dell'adunanza camerale la Regione autonoma Valle d'Aosta ha depositato memoria.
Per questo motivo, la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.500,00, per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15%, e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, ar.. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.