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La Corte rigetta il ricorso di Gianfranco Caserta


Pubblicato il: 11/4/2020

Gianfranco Caserta è stata rappresentata dal contenzioso dall'avvocato Giovanni Reho; Fondazione Teatro della Scala invece è stata affiancata dagli avvocati Amedeo Rampolla e Andrea Giussani di Birds & Birds.

La Corte territoriale di Milano, con sentenza pubblicata in data 5.10.2017, ha respinto il gravame interposto da Gianfranco Caserta, nei confronti della Fondazione Teatro Alla Scala, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa il 3.10.2013, con la quale era stata rigettata la domanda del dipendente diretta ad ottenere la nullità del licenziamento disciplinare allo stesso intimato, e la condanna della parte datoriale alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro ed alla corresponsione, in favore del medesimo, di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione;
La Corte di Appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che sussiste «una pressoché totale e perfetta coerenza tra quanto addebitato al lavoratore» (di «avere abusivamente ottenuto e utilizzato l'autovettura BMW X6 tg.
EH352GA, rivolgendosi, il 26.7.2011, durante le ferie, alla sede italiana di San Donato Milanese della relativa casa automobilistica, avente il ruolo di partner della fondazione Teatro Alla Scala, presso la quale egli l'aveva richiesta e ritirata a nome del Sovrintendente del Teatro (in veste di utilizzatore del bene in questione), servendosene poi per tutto il periodo delle ferie estive in Puglia sino al momento della restituzione, appositamente sollecitata dalla concedente/comodante, avvenuta il giorno 6.9.2011, oltre la scadenza del rapporto di godimento, fissata I 31.8.2011, e senza segnalare adeguatamente, tramite la consegna di un corretto modulo di constatazione amichevole, il sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto, per sua colpa, in Gallipoli (Lecce), in data 8.8.2011») e «quanto si legge nella comunicazione di licenziamento laddove la datrice di lavoro aveva addirittura impiegato le stesse espressioni della contestazione per enunciare la causale dell'atto espulsivo, deducendo che le giustificazioni rese dal dipendente non potevano essere accolte, dopo essersi la Fondazione liberamente avvalsa della facoltà di esperire autonomi approfondimenti assecondando una prerogativa facente capo alla tutela del proprio interesse, senza alcuna lesione dei diritti della controparte.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Caserta, articolando quattro motivi, cui la Fondazione Teatro Alla Scala resiste con controricorso.
Sono state depositate memorie nell'interesse del lavoratore, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.
Il P.G. non ha formulato richieste.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 ottobre 2019.