La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Harnish Omar
Pubblicato il: 2/21/2020
Harnish Omar è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Antonio Brighina; Sesto Autoveicoli S.p.A è stato affiancato dagli avvocati Alessandra Rossari e Gianvito Riccio di CBA.
Con sentenza n. 705/2014 il Tribunale di Monza riconosceva il diritto di Omar Harhish a una rendita e ad una somma a titolo di indennità temporanea assoluta da parte dell'INAIL avendo accertato che le patologie di cui egli soffriva erano di origine professionale e comportavano un danno biologico permanente nella misura del 33% e un'inabilità temporanea assoluta di 130 giorni. Con la stessa sentenza il Tribunale di Monza respingeva la domanda dello stesso Omar Harhish relativa all'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che gli era stato intimato il 26.11.2010 dal suo datore di lavoro, la società Sesto Autoveicoli s.p.a.
Avverso la detta sentenza il lavoratore proponeva appello dinanzi alla Corte di appello di Milano, limitatamente alla parte relativa al licenziamento. La Sesto Autoveicoli s.p.a. si costituiva in giudizio per resistere all'impugnazione. L'INAIL si costituiva, pur non essendovi domande spiegate nei suoi confronti.
Con sentenza pubblicata il 14.2.2018 la Corte di appello di Milano respingeva l'appello con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti della società Sesto Autoveicoli s.p.a. e compensava le altre spese del grado.
La Corte di appello considerava corrette le conclusioni del giudice di prime cure e quanto alla genuinità della soppressione del posto di lavoro dell'appellante, vice- capo del reparto logistica, in seguito alla eliminazione dello stesso reparto logistica e alla esternalizzazione alla società Escargo di parte delle relative operazioni, e, quanto all'obbligo di npéchage, a causa dell'insussistenza di mansioni alternative assegnabili al ricorrente nell'ambito delle figure presenti in azienda. Il giudice di appello da ultimo confermava l'esistenza di limitazioni lavorative dovute alla condizione fisica del ricorrente, limitazioni compatibili con il soppresso ruolo di responsabile tecnico logistica, ma non con lavori gravosi o pesanti.
Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Milano Omar Harhish propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La società Sesto Autoveicoli s.p.a. resiste con controricorso. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato successivamente alla proposizione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il ricorrente ha depositato vari documenti, ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ., a sostegno dell'ammissibilità del ricorso, a fronte dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società controricorrente, informandone quest'ultima. L'INAIL non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in curo 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi, oltre spese al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.