La Corte accoglie il ricorso.
Pubblicato il: 12/5/2019
L'avvocato Paolo Tosi ha affiancato Poste Italiane. Di Sanzia Ennio è stato assistito dagli avvocati Massimo Pozza e Michele Iacoviellom mentre gli avvocati Sergio Preden, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo e Luigi Caliulo hanno rappresentato I.N.P.S.
Con sentenza depositata 1'8.9.2014, la Corte d'appello di
Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda subordinata proposta da Ennio Di Sanza, l'aveva condannata a restituire all'INPS quanto percepito dallo stesso Di Sanza a titolo di ratei di pensione già corrispostigli dall'IPOST e non ancora trattenutigli sulla pensione in godimento e a restituire a Di Sanza quanto viceversa già trattenutogli dall'INPS.
La Corte, in particolare, ha fondato la decisione d'inammissibilità dell'appello sul rilievo che Poste Italiane s.p.a. non aveva formulato alcuna censura nei confronti del capo di sentenza contenente la condanna nei confronti dell'INPS, essendosi limitata semplicemente a contrastare le pretese spiegate nei suoi confronti da Di Sanza.
Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a., deducendo due motivi di censura. L'INPS e Ennio Di Sanza hanno resistito con distinti controricorsi, Di Sanza eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'impugnazione e la sua inammissibilità. Poste Italiane s.p.a. e Ennio Di Sanza hanno anche depositato memoria.
Per questo motivo la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.