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A.C. Crema 1908 perde al CONI il ricorso per la gara contro la Ciliverghe


Pubblicato il: 7/23/2020

A.C. Crema 1908 SSDRL è rappresentata dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari mentre la Polisportiva Ciliverghe di Mazzano è rappresentata dagli avvocati Carlo Antonio Ghirardi e Silvia Valentini

Viene respinto il ricorso della A.C. Crema 1908 SSDRL per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla Polisportiva Ciliverghe Mazzano, è stata riformata la decisione del Giudice Sportivo LND - Dipartimento Interregionale che, rilevato un errore tecnico del direttore di gara, aveva accolto il ricorso dell'A.C. Crema 1908 e, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del CGS FIGC, aveva disposto la ripetizione della gara Ciliverghe Mazzano-Crema 1908 del 5 gennaio 2020, valevole per il Campionato di Serie D, terminata con il risultato di 2-1 in favore della Ciliverghe - e, per l'effetto, è stato disposto il ripristino del risultato maturato sul campo (2-1 per i padroni di casa) relativamente alla gara tra Polisportiva Ciliverghe Mazzano - A.C. Crema 1908 SSDRL del 5 gennaio 2020.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2020 - Crema-FIGC e altri, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condana la ricorrente A.C. Crema 1908 SSDRL alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente ASD Polisportiva Ciliverghe di Mazzano, in favore di quest’ultima, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.