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Trapani Calcio perde il ricorso al CONI


Pubblicato il: 8/6/2020

Trapani Calcio S.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Anna Rossi, la FIGC è stata rappresentata dall'avvocato Giancarlo Viglione mentre il Cosenza Calcio S.r.l. è stata rappresentata dall’avvocato Cesare Di Cintio

Viene rigettato il ricorso del Trapani Calcio per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 88/2019-2020 nella parte in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della compagine siciliana avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 (Reg. Prot. 173/TFN-SD), depositata il 17 giugno 2020 e comunicata all'istante in pari data, con la quale era stata inflitta al sodalizio medesimo la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020, mentre è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, con aggravamento della comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione, in esito al deferimento dello stesso Organo requirente del 26 maggio 2020 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 33, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle NOIF, ascritta ai suoi legali rappresentanti p.t., dott. Giuseppe Pace (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Monica Pretti (Consigliere Delegato), nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle NOIF.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, rigetta il ricorso della società Trapani Calcio S.r.l. per quanto espresso in parte motiva, confermando la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 88/2019-2020.
Per l’effetto, condanna la società Trapani Calcio s.r.l. alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore della FIGC, compensate per la metà.