La Corte rigetta il ricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A
Pubblicato il: 11/12/2019
Intesa Sanpaolo S.p.A è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Salvatore Trifirò, Paolo Zucchinali e Giorgio Molteni dello studio legale Trifirò & Partners Avvocati; Alessandro Buffardi è stato affiancato dall'avvocato Michele Iacoviello.
Con sentenza n. 791 pubblicata il 22.9.14 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta da Intesa San Paolo s.p.a., confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato l'istituto bancario a pagare al dipendente Buffardi Alessandro l'importo di euro 5.231,44 a titolo di incidenza sul TFR del premio di anzianità, dell'indennità per ferie non godute e festività soppresse e dell'elargizione per l'abitazione.
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha accertato il carattere continuativo dell'emolumento in questione, corrisposto per diversi anni consecutivi (dal 1988 al 1994); ha escluso, in relazione all'art. 69 del c.c.n.l. applicato, che l'emolumento fosse stato corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute dal funzionario trasferito, rilevando come i relativi importi risultassero assoggettati a contribuzione previdenziale; ha parimenti escluso che l'elargizione abitativa fosse stata corrisposta per "finalità similari" a quelle del trattamento accordato dall'art. 53 del c.c.n.l. al dirigente trasferito.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Intesa San Paolo s.p.a. affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il sig. Buffardi.
Intesa San Paolo ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c..
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Michele Iacoviello, antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso nell'Adunanza camerale del 17.4.2019.