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La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.


Pubblicato il: 12/13/2019

Trenitalia è stata affiancata dagli avvocati Paolo Tosi e Andrea Uberti, mentre Stefania Plastina ha rappresentato e difeso Vivoli Pietro.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1299 pubblicata il 17.1.2017, in parziale accoglimento dell'appello di Vivoli Pietro e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Trenitalia s.p.a. al risarcimento del danno da demansionamento liquidato in misura pari al 10% per ogni anno dell'ultima retribuzione globale di fatto, a decorrere dal 2009 nei limiti della prescrizione decennale, oltre accessori di legge; ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento del danno da mobbing.

La Corte territoriale ha ritenuto provato il demansionamento sul rilievo che il Vivoli, dopo la dichiarazione di inidoneità a svolgere le mansioni di macchinista, non avesse mai svolto mansioni impiegatizie, proprie del suo livello di inquadramento, come ammesso dalla stessa società datoriale; ha accertato l'esistenza di un danno non patrimoniale da dernansionamento, in via presuntiva sulla base dei seguenti elementi: la durata del demansionamento protrattosi per ben 13 anni (dal 1997 fino al 2010, anno del deposito del ricorso di primo grado), il tipo di professionalità specifica colpita (macchinista di treni), la conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, la circostanza che durante la protratta inattività l'appellante non ha partecipato a iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, il tutto con conseguenti e indiscutibili effetti negativi sia dal punto di vista occupazionale che relazionale; ha confermato la statuizione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento del danno da mobbing mancando deduzioni ed elementi idonei a supportare la sussistenza della voce di danno di cui si chiede il ristoro; avverso tale sentenza il Vivoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito Trenitalia s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Trenitalia s.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380.bis.1 c.p.c..

Per questo motivo, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13. Così deciso nell'Adunanza camerale del 5.6.2019.