La Corte rigetta il ricorso di Prada S.p.A e Fratelli Prada S.p.A
Pubblicato il: 1/21/2020
Prada S.p.A e Fratelli Prada S.p.A. sono stati rappresentati nel contenzioso dagli avvocati Salvatore Trifirò e Paolo Zucchinali; Telecom Italia S.p.A è stata affiancata dagli avvocati Lucio De Angelis e Gino Nardozzi Tonielli.
Le società Prada S.p.a. e Fratelli Prada S.p.a. ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 4716/17, del 13 novembre 2017, della Corte di Appello di Milano, che - respingendo il gravame esperito dalle odierne ricorrenti contro la sentenza n. 213/15, del 9 gennaio 2015, del Tribunale di Milano - ha rigettato la domanda, avanzata dalle stesse società, di condanna della società Telecom Italia S.p.a. al risarcimento del danno da perdita di chance conseguito al mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto del 4 gennaio 2008, nonché quello derivato, ex artt. 1337 e/o 1338, cod. civ., da recesso ingiustificato dalle trattative contrattuali volto alla stipulazione di un acc3rdo di comarketing.
Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di aver convenuto in giudizio la società Telecom Italia per far valere, innanzitutto, l'inadempimento della stessa rispetto alle obbligazioni alternative nascenti da scrittura privata del 4 gennaio 2008. Deducevano, infatti, che la scrittura privata suddetta aveva previsto, in capo alla predetta società, l'obbligo di assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata al subentro della società Fratelli Prada nel godimento di alcuni locali commerciali, siti nella Galleria Vittorio Emanuele II° di Milano, o mediante concessione diretta fra tale società ed il Comune di Milano, previa rinuncia di Telecom ai propri diritti, oppure attraverso un subcontratto, da stipularsi da parte di Telecom e la società Fratelli Prada (ovviamente, previo assenso del Comune), ferma restando, in questo caso, la persistente titolarità della concessione da parte di Telecom. Per parte propria, la società Prada si obbligava, entro il termine del 30 settembre 2008, a perfezionare il subentro, subordinatamente all'ottenimento di ogni necessario assenso da parte del Comune, nonché a versare a Telecom, quale corrispettivo, la somma di C 7.000.000,00.
Deducevano, inoltre, le odierne ricorrenti di aver subìto anche un ulteriore danno, derivato dalla rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla conclusione di un accordo di comarketing.
Le domande attoree venivano, tuttavia, rigettate dal Tribunale di Milano, con decisione confermata dalla Corte di Appello meneghina, che respingeva il gravame proposto dalle odierne ricorrenti. Avverso la sentenza della Corte milanese ricorrono per cassazione le predette società Prada e Fratelli Prada, sulla base - come detto - di quattro motivi.
Ha proposto controricorso la società Telecom Italia, per resistere all'avversaria impugnazione. Le ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando ai rilievi avversari.
La Corte rigetta il ricorso, condannando le società Prada S.p.a. e Fratelli Prada S.p.a. a -rifondere alla società Telecom Italia -S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in C 30.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.