La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Metro Italia Cash and Carry S.p.A
Pubblicato il: 2/14/2020
Metro Italia Cash and Carry S.p.A è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Giulio e Andrea Celebrano, Marina Olgiati e Salvatore Trifirò; Maria Meloni è stata invece affiancata dagli avvocati Andrea Musti e Franco Tofacchi.
Maria Meloni, dirigente di Metro Italia Cash and Carry spa, ha adito il Tribunale di Milano per sentire dichiarare la inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla datrice di lavoro in data 19.11.2015, per soppressione della posizione lavorativa, con riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso, richiesta di restituzione dei benefits di cui era assegnataria e con la precisazione, evidenziata in pari data con altra lettera raccomandata, di non riconoscere lo stato morboso della lavoratrice accertato con certificato medico del 18.11.2015 fino al 17.12.2015.
L'adito giudice, nel contraddittorio delle parti e sulla base delle sole produzioni documentali, ha ritenuto, sul presupposto della genericità della patologia della Meloni, inefficace il licenziamento perché intervenuto durante il periodo di comporto, condannando la società al ripristino del rapporto, con corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla sentenza, mentre ha respinto la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di una auto sostitutiva dell'auto aziendale, di cui godeva come benefit, e riconsegnata in precedenza al datore di lavoro con l'adottato recesso.
Proposti gravami da entrambe le parti, la Corte di appello di Milano ha rigettato quello presentato dalla società, confermando la valutazione di genuinità della patologia della Meloni nonché, da un lato, la irrilevanza delle attività svolte da questa successivamente al licenziamento e in costanza di malattia, in quanto astrattamente compatibili con la patologia da cui era affetta, dall'altro, la possibilità di aggravamento dei sintomi della stessa a seguito del confronto da effettuarsi con l'amministratore delegato. Ha, invece, accolto quello incidentale formulato dalla dipendente riconoscendole l'importo di euro 5.596,23, quale rimborso spese sostenuto per il noleggio di un'auto sostitutiva di quello aziendale ritenuta emessa a disposizione, dalla società, in costanza di rapporto di lavoro, anche per esigenze personali. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Metro Italia Cash and Carry spa, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Maria Meloni.
Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro. ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 7 novembre 2019