La Corte rigetta il ricorso proposto da Fabio Reginelli.
Pubblicato il: 1/7/2020
Fabio Reginelli è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Annunziata, mentre l'avvocato Paolo Tosi ha affiancato Unicredit SpA.
Con sentenza in data 29 aprile 2015, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto da Fabio Reginelli (e dichiarava assorbito quello incidentale della banca) avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l'illegittimità del precetto, con il quale il lavoratore aveva il 29 aprile 2010 intimato a Unicredit s.p.a. il pagamento della somma di C 203.477,61, sulla base della sentenza del Tribunale di Milano n. 2189/03, confermata in appello, di illegittimità del licenziamento comminato dal Banco di Sicilia s.p.a. (poi fuso per incorporazione in Unicredit s.p.a.), ordine alla banca di immediata reintegrazione del lavoratore nel posto e condanna della medesima al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione.
Avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui Unicredit s.p.a. resisteva con controricorso. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte ed entrambe le parti comunicavano memoria: tutti ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c.
Per questo motivo la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.