Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte rigetta il ricorso presentato da Foodinho.


Pubblicato il: 1/24/2020

Foodinho è stato affiancato dagli avvocati Giovanni Realmonte, Ornella Girgenti, Fiorella Lunardon e Paolo Tosi. I controricorrenti Pisano Marco, Cannizzo Giuseppe, Lajolo Riccardo, Ruta Angelo Andrea e Giordano Valerio sono stati rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Totaro, Giuseppe Marziale, Sergio Sonetto e Giulia Druetta.

Con ricorso depositato il 10 luglio 2017, Marco Pisano, Giuseppe Cannizzo, Angelo Andrea Ruta, Riccardo Lajolo e Valerio Giordano hanno chiesto al Tribunale di Torino l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Digital Services XXXVI Italy srl (Foodora) in liquidazione, lavoro consistente nello svolgimento di mansioni di fattorino in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. riders), con la conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, da liquidarsi in separato giudizio. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto di essere stati illegittimamente licenziati dalla società e hanno chiesto il ripristino del rapporto, nonché la condanna al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento, e per violazione dell'art. 2087 cod. civ. Gli stessi ricorrenti hanno infine lamentato di aver subito un danno non patrimoniale, da liquidarsi in separato giudizio, per violazione delle norme poste a protezione dei dati personali.

Con sentenza del 7 maggio 2018, n. 778 il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello i lavoratori.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 26 depositata il 4 febbraio 2019, in parziale accoglimento dell'appello, ha negato la configurabilità della subordinazione e ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti l'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, come richiesto in via subordinata dai lavoratori già in primo grado; conseguentemente, in applicazione di tale norma ha dichiarato il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all'attività lavorativa prestata, sulla base della retribuzione stabilita per i dipendenti del V livello del CCNL logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito; inoltre, ha condannato la società appellata al pagamento delle differenze retributive così calcolate, oltre accessori. Ogni altro motivo di appello, tra cui in particolare quello relativo all'asserita illegittimità dei licenziamenti, è stato respinto, pur osservandosi da parte della Corte di appello, su quest'ultimo punto, che in ogni caso non vi era stata un'interruzione dei rapporti di lavoro in essere da parte della società prima della loro scadenza naturale.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo applicabile ratione temporis, individui un "terzo genere", che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato cui all'art. 2094 cod. civ. e la collaborazione coordinata e continuativa come prevista dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., soluzione voluta dal legislatore per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito dell'evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle nuove tecnologie, si stanno sviluppando. Il giudice di appello ha ritenuto esistenti i presupposti per l'applicazione di questa norma, in particolare la etero-organizzazione dell'attività di collaborazione anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro e il carattere continuativo della prestazione.

Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la Foodinho s.r.I., quale incorporante della Digital Services XXXVI Italy s.r.l. in liquidazione. Il ricorso è stato affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

Successivamente al deposito del ricorso è stato pubblicato il decreto legge n. 101 del 2019 recante, fra l'altro, modifiche all'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015. Ciò ha suggerito il rinvio a nuovo ruolo della causa originariamente fissata per l'udienza del 22 ottobre 2019, in attesa della conversione in legge del suddetto decreto, avvenuto con legge n. 128 del 2019.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.